Lavori Pubblici - Opere Pubbliche

In data 23.04.2019, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 17.04.2019 ad oggetto "Adozione del Regolamento Regionale di applicazione dell'articolo 53-bis, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile".

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 20.11.2017, n.31, ha introdotto l'articolo 53-bis alla Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) che demanda alla Giunta regionale, mediante apposito regolamento, l'individuazione delle prescrizioni tecniche inerenti le misure di prevenzione e protezione da adottare per l'esecuzione dei lavori su edifici esistenti o su nuove costruzioni in quota in condizioni di sicurezza.

Infatti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 53-bis della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n.3, la proposta di Regolamento definisce le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 53-bis, della Legge Regionale 3/2007, n.3,nonché le modalità di presentazione della stessa documentazione.

Il Regolamento trova applicazione sia per nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento di edilizio ed impiantistico di tipo privatistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti, sia gli interventi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici.

Il regolamento è composto da

  • Capo I - Disposizioni generali
  • Capo II - Istruzioni tecniche
    • Sezione I-Elaborato Tecnico della Copertura-Adempimenti
    • Sezione II-Misure preventive e protettive
  • Capo III - Norme finali e transitorie

All'articolo 1 (Oggetto) indica le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire con il Regolamento ed in particolare definire le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

All'articolo 2 (Ambito di applicazione), individua le fattispecie nell'ambito delle quali va applicato ed esplicita i casi per i quali l'applicazione dello stesso è esclusa.

All'articolo 3 (Definizioni), precisa la terminologia tecnica associata ai diversi elementi richiamati nel regolamento.

All'articolo 4 (DocumentazioneTecnica) introduce l'Elaborato Tecnico della Copertura elaborato integrativo al fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione, ovvero come documento autonomo, nei casi per i quali il suindicato fascicolo non è previsto.

All'articolo 5 (Elaborato Tecnico della Copertura), sono definiti i contenuti dell'Elaborato tecnico della Copertura, ed i momenti della sua elaborazione ed aggiornamenti successivi.

All'articolo Art. 6 (Adempimenti collegati all'Elaborato Tecnico della Copertura), sono precisati i contenuti dell'Elaborato tecnico con riferimento alle le diverse tipologie di procedure previste per la esecuzione di interventi edilizi, le relative varianti ed i soggetti competenti.

All'articolo Art. 7 (Criteri generali di progettazione) sono definite le finalità e i criteri da perseguire nella elaborazione del Documento tecnico della Copertura.

All'articolo 8 (Percorsi  di  accesso  alla  copertura) sono definitele  caratteristiche  e  la configurazione dei percorsi di accesso alla copertura.

All'articolo 9 (Accessi alla copertura) sono definitele caratteristiche,la configurazione e le dimensioni minime dei percorsi di accesso alla copertura.

All'articolo 10 (Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture) sono individuate le prescrizioni minime di sicurezza da predisporre per garantire il transito e la esecuzione dei lavori in corrispondenza delle coperture in sicurezza.

Gli articoli 11 e 12 individuano le norme transitorie e finali sull'applicazione del Regolamento con la precisazione che l'assenza o l'incompletezza dell'Elaborato Tecnico della Copertura previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio e costituisce causa ostativa all'efficacia della SCIA.

L'articolo 13 (Entrata in vigore) stabilisce che il Regolamento troverà applicazione dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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