Verifiche sismiche

F.A.Q. Bando SHORT LIST tecnici verificatori strutturali - D.D. n.1 del 09/01/2020 (in BURC n.3 del 13 Gennaio 2020)

LE FAQ DAL N. 1 AL N.18 SONO STATE PUBBLICATE IN DATA 22/01/2020

LE FAQ DAL N. 19 AL N. 24 SONO STATE PUBBLICATE IN DATA 28/01/2020

LE FAQ DAL N. 25 AL N. 30 SONO STATE PUBBLICATE IN DATA 09/02/2020

FAQ 1)

D) Il curriculum e l'elenco degli edifici/infrastrutture deve essere redatto compilando anche le schede di cui agli allegati 1D e 1E o può essere prodotto anche in altra forma su carta intestata?

R) Gli allegati 1D e 1E afferiscono a schede da compilarsi dopo l'espletamento dell'incarico eventualmente affidato; pertanto, non fanno parte della documentazione da produrre all'istanza di iscrizione alla Short List.
Ad ogni buon fine, si evidenzia che per il curriculum e l'elenco dei servizi svolti non è presente uno specifico modello: il formato resta a discrezione del professionista, fermo restando l'inserimento delle informazioni espressamente richieste di cui alla lettera c) dell'art.5 dell'allegato 1 al bando.

FAQ 2)

D) Sono legale rappresentante di una società di ingegneria di cui non sono socio; è possibile indicare i dati del socio di maggioranza nei campi di conseguimento di laurea e abilitazione alla professione?

R) Nel modello 1B, i campi relativi al conseguimento di laurea e abilitazione alla professione non sono obbligatori; pertanto, nel caso di specie, non vanno compilati. Fermo restando che il concorrente con idoneità plurisoggettiva deve garantire che almeno uno dei componenti sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti.

FAQ 3)

D) Nel caso di società di ingegneria, può ritenersi corretta la compilazione del modello di domanda 1B sottoscritta dal solo legale rappresentante o bisogna candidare tutti i singoli professionisti (es: direttore tecnico, socio, etc) compilando il modello 1A?

R) Nel caso di società di ingegneria, il modello di domanda 1B deve essere compilato dal solo legale rappresentante.

FAQ 4)

D) Il termine di presentazione di 30 giorni naturali e consecutivi fa riferimento al BURC n°1 del 09.01.2020?

R) Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC n.3 del 13 Gennaio 2020 dell'avviso de quo. La trasmissione dell'istanza dovrà essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno 12 febbraio 2020.

FAQ 5)

D) Sono legale rappresentante di una società di ingegneria di cui non sono socio. Chiedo:
a) bisogna allegare i curricula di tutti i soci oppure è sufficiente trasmettere solo quelli dei soci che avranno un ruolo effettivo nell'eventuale conferimento di incarico? (nel nostro caso tra i soci ce ne sono alcuni con lauree non compatibili con eventuali incarichi);
b) il possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale è sempre obbligatorio anche per chi non è tenuto ad averlo come per esempio i dipendenti pubblici?

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) occorre allegare i curricula dei soci che avranno un ruolo effettivo nell'eventuale conferimento di incarico;
b) Nel bando, art. 3 comma2, è riportato esplicitamente che occorre essere dotati di copertura assicurativa.

FAQ 6)

D) Siccome mancano ancora 6 mesi al compimento dei 10 anni di iscrizione all'Ordine, posso accedere al solo "Profilo 1"? Poichè la mia attività professionale riguarda principalmente le infrastrutture stradali (ponti e viadotti), non credo di avere svolto un lavoro su edifici da 2500mc, sono comunque valide prestazioni professionali relative alla valutazione della vulnerabilità sismica, progettazione e collaudo di ponti e viadotti?

R) I requisiti di capacità tecnica e professionale per l'iscrizione al "Profilo 1", afferiscono a prestazioni eseguite solo su edifici. Pertanto, non è possibile considerare incarichi relativi esclusivamente a ponti/viadotti.

FAQ 7)

D) Con riferimento all'art. 3 comma 2 lettera B (requisiti di capacità tecnica e professionale), per il Profilo 1 Tecnico Verificatore:
a) in che modo bisogna documentare le collaborazioni o gli incarichi professionali?
b) è sufficiente soddisfare il requisito di partecipazione con una sola collaborazione relativa alla redazione di una verifica sismica di un edificio in c.a. con cubatura > 2500 mc?

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) occorre produrre un'attestazione da parte del titolare dell'incarico. In alternativa si può presentare idonea documentazione (ad esempio le fatture qualora in esse si evince, in maniera certa ed inequivocabile, l'oggetto della prestazione).
b) Tra i requisiti per l'iscrizione a tale profilo rientrano anche le collaborazioni eseguite su un solo edificio di cubatura complessiva non inferiore a 2.500 mc.

FAQ 8)

D) Il limite massimo di n. 2 incarichi, di cui all'art. 8 comma 3 del bando, è da intendersi riferito al singolo ente o è comulativo tra tutti quelli beneficiari del contributo regionale?

R) E' da intendersi cumulativo tra tutti gli enti pubblici beneficiari del contributo regionale di cui all'avviso pubblico approvato con D.D. n. 313 del 30/07/2019.

FAQ 9)

D) Il curriculm professionale e l'elenco dei servizi svolti, debitamente sottoscritti digitalmente in modalità PadES, dovranno essere inviati anche in formato WORD o PDF?

R) La documentazione indicata dovrà essere prodotta solo in formato pdf e sottoscritta digitalmente esclusivamente in modalità PadES.

FAQ 10)

D) Gli incarichi possono essere affidati dai Comuni beneficiari (di cui al D.D. n. 313 del 30/07/2019) con la sola presentazione dell'istanza di iscrizione alla short list?

R) In conformità agli artt. 7, 8 e 9 dell'allegato 1 al Bando, per l'affidamento degli incarichi professionali i Comuni beneficiari dovranno attingere all'elenco Short List (salvo deroghe). Pertanto, occorre attendere la pubblicazione del decreto di approvazione della Short List.

FAQ 11)

D) Nella compilazione della domanda occorre fornire obbligatoriamente la data dell'abilitazione all'esercizio alla professione. Nel certificato di abilitazione in mio possesso è indicato solo il mese e l'anno: come bisogna regolarsi?

R) Per la partecipazione alla procedura in essere, occorre dimostrare di essere iscritto all'Ordine/Albo di appartenza. Poichè l'abilitazione all'esercizio della professione è condizione propedeutica per tale iscizione, ne consegue che la data di abilitazione, con specifico riferimento al giorno, può essere indicata anche in maniera convenzionale.

FAQ 12)

D) In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, gli incarichi dei singoli componenti si consideranto cumulativi?

R) Per la partecipazione alla procedura in essere, gli incarichi dei singoli componenti si considerano cumulativi fermo restando che per l'iscrizione al Profilo 2- Tecnico Verificatore Senior occorre che almeno uno dei soggetti abbia il requisito di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da non meno di 10 anni.

FAQ 13)

D) E' possibile avere chiarimenti sui seguenti punti:
a) Una società di ingegneria che partecipa da sola deve compilare il modello 1B?
b) Rientra il progetto di una struttura che prevede la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente?
c) Rientra la verifica analitica dei solai di edifici scolastici (finanziamento MIUR)?
d) Per un immobile in cui è stata eseguita sia la verifica di vulnerabilità dello stato di fatto che la progettazione degli interventi di miglioramento/adeguamento, considero due attività separate?
e) L'avviso prevede per il Profilo 2-Tecnico Verificatore Senior di aver eseguito un intervento di verifica/collaudo/progetto di volumetria di 20.000 mc; nella domanda si chiede il volume complessivo di tutti gli incarichi effettuati suddiviso per progettazione/verifica/collaudo e poi un riepilogo con la superficie in mq complessiva progettata/verificata/collaudata.
Non mi è chiaro il criterio per rientrare nel Profilo 2: il volume del singolo edificio, il volume degli edifici collaudati, il volume degli edifici progettati, il volume degli edifici verificati, la somma dei volumi degli edifici collaudati-verificati-progettati.
f) Nell'avviso si fa riferimento alla progettazione/collaudo di ponti, nella domanda si indica di progetti di infrastrutture esistenti, qual'è la corretta interpretazione?
g) Rientra fra gli incarichi la demolizione e ricostruzione di un ponte esistente?

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) Le società di professionisti ovvero di ingegneria devono compilare il modello di istanza 1B afferente agli operatori con idoneità plurisoggettiva ivi compreso i campi delle dichiarazioni.
b) Il progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, può rientrare solo nel caso in cui è stata eseguita preventivamente, dallo stesso operatore economico, una verifica sismica/sicurezza.
c) La verifica analitica dei solai di edifici scolastici, ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, non rientra tra le prestazioni svolte;
d) Per un immobile in cui è stata eseguita, dallo stesso operatore economico, sia la verifica di vulnerabilità dello stato di fatto che la progettazione degli interventi di miglioramento/adeguamento, ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti,va considerato un solo incarico.
e) Per l'iscrizione al Profilo 2-Tecnico Verificatore Senior occorre dimostrare di aver effettuato o una sola prestazione professionale di verifica/collaudo/progetto di un singolo edificio avente volumetria di 20.000 mc ovvero n. 10 incarichi professionali cumulativi su edifici esistenti di verifica/collaudo/progetto indipendentemente dalla loro volumetria.
Nei modelli di istanza c'è un refuso per quanto attiene il dato metrico complessivo: è indicata la superficie complessiva in luogo di volumetria complessiva. In questo caso, considerata la non obbligatorietà del dato, l'istante può astenersi dalla sua compilazione.
f) La redazione di verifiche sismiche/progettazione/collaudi di infrastrutture esistenti di cui alla domanda di partecipazione, fa riferimento esclusivo a ponti e/o viadotti.
g) Il progetto di demolizione e ricostruzione di un ponte esistente, ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, può rientrare solo nel caso in cui è stata eseguita preventivamente, dallo stesso operatore economico, una verifica sismica/sicurezza.

FAQ 14)

D) E' possibile avere chiarimenti sui seguenti punti:
a) In riferimento ai servizi per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se sono valutabili anche i servizi in corso di esecuzione (ad esempio collaudi statici non ancora depositati, Direzioni lavori in corso).
b) In riferimento alla comprova dei requisiti si chiede se la certificazione del committente privato è idonea ad attestare il servizio svolto.
c) In riferimento ad operatore economico con idoneità plurisoggettiva si chiede se il requisito dell' iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni deve essere posseduto da tutti i componenti dell'RTP o solo dal mandatario/capogruppo.

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) Ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, non sono valutabili i servizi in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente procedura.
b) L'elenco dei servizi svolti comprovanti l'esperienza professionale acquisita deve essere autocertificata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (art.5 Allegato 1 al bando). Qualora l'Amministrazione regionale procederà, anche a campione, a richiedere all'operatore economico interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, l'attestazione del servizio svolto dovrà essere accompagnata da idonea documentazione di cui fa parte anche la dichiarazione del privato.
c) Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva è sufficiente che uno dei soggetti partecipanti abbia il requisito di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da almeno 10 anni.

FAQ 15)

D) La presente per segnalarle che nell'inserimento dei dati nel modello di domanda di cui all'allegato 1A (pdf compilabile) si verifica un problema inerente alle date di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione ai rispettivi ordini. In particolar modo è possibile inserire solamente date comprese tra 01/01/1930 e 31/12/2017 escludendo, quindi, date successive (nel caso che mi riguarda la data di iscrizione all'ordine professionale è il 30/01/2018).

R) Si conferma il "baco" sul range circa la data di iscrizione all'ordine/albo professionale di appartenenza fino al 31/12/2017. Per ovviare alla circostanza, si può inserire convenzionalmente la data ultima e con una autodichiarazione (resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi), da allegare all'istanza di partecipazione, indicare la reale data di iscrizione.

FAQ 16)

D) In merito alla compilazione della scheda allegato 1 D (scheda dati verifica sismica edifici), non ho riscontrato in rete, al link indicato, alcun formato editabile  (.xls/ .xlsx) per la compilazione, mi chiedo è possibile la modifica del pdf? Oppure la stampa, compilazione a mano, e poi la successiva trasformazione della scansione in pdf?
Sempre con riferimento all'Allegato 1D, cosa è il CODICE IDENTIFICATIVO VERIFICA?

R) Con riferimento ai chiarimenti sulla compilazione della scheda 1D (scheda dati verifica sismica edifici), si rappresenta che la stessa afferisce all'edificio oggetto di verifica; pertanto, non fa parte della documentazione da produrre all'istanza di iscrizione alla Short List. La stessa scheda andrà compilata solo dopo l'incarico eventualmente affidato e sarà disponibile al link indicato nel bando.

FAQ 17)

D) Con riferimento all'oggetto, nello specifico dei servizi svolti per il profilo 2_Tecnico Verificatore Senior (di cui non raggiungo i limiti per poche migliaia di mc), CHIEDO se siano annoverabili anche le esperienze avute nelle Commissioni Sismiche attive presso i Comuni (L. Reg._Campania_1_2012) in cui svolgo sin dal 2012 il ruolo di presidente (molte delle pratiche sono relative a verifiche sismiche).

R) Ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, non non sono valutabili come servizi svolti la partecipazione -a qualunque titolo- a Commissioni Sismiche.
Si osserva che, ai fini della computabilità dei metri cubi dell'edificio oggetto di verifica, la volumetria va considerata dallo spiccato delle fondazioni.

FAQ 18)

D) Con la presente si richiede il formato .xls degli "Allegato 1D" e "Allegato 1E" all'avviso pubblico di cui in oggetto, non essendo gli stesse reperibili in tale formato ma solo in .pdf nella sezione rischio sismico del sito http://www.lavoripubblici.regione.campania.it come indicato in testa ai moduli.

R) vedere FAQ 1 e FAQ 16

FAQ 19)

D) In riferimento al bando per la Short List tecnici verificatori, sono a richiedere i seguenti chiarimenti.
Ho eseguito progettazione e direzione lavori di diverse strutture anche complesse, collaudi strutturali per edifici di nuova realizzazione, ed alcuni piccoli interventi locali su strutture esistenti.
Dalla lettura del bando sembrerebbe che io non possa partecipare neanche con il profilo 1, nella compilazione dell'istanza però, ritrovo tra gli interventi da segnalare, "incarichi di progettazione di interventi strutturali".
In sostanza, è necessario che l'esperienza di progettazione strutturale sia riferita ai soli interventi sull'esistente ed agli interventi di verifica?

R) Ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, sono valutabili come servizi utili quelli afferenti a verifica sismica, collaudo statico e progetto strutturale di interventi su edifici esistenti ovvero ponti/viadotti esistenti. Rientrano in questa fattispecie anche gli interventi strutturali di tipo "locale" oggetto di autorizzazione/deposito sismica/o.
I requisiti di capacità tecnica e professionale per l'iscrizione al "Profilo 1", afferiscono a prestazioni eseguite su un singolo edificio (anche di sola collaborazione) avente volumetria non inferiore a 2.500 mc ovvero n.2 incarichi professionali cumulativi di verifica/collaudo/progetto su edifici esistenti indipendentemente dalla loro volumetria.

FAQ 20)

D) In riferimento all'istituzione della short list per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di edifici ed infrastrutture pubblicato dalla regione Campania Staff 50 18 91, chiedo informazione in merito ai requisiti per accedere alla short list come Tecnico Verificatore:
a) è sufficiente avere avuto negli ultimi 5 anni  n.1 incarico professionale e n. 1 incarico di collaborazione.
b) I lavori devono essere terminati o possono essere in fase di esecuzione o di  sola progettazione.
c) E' sufficiente n.1 edificio inferiore a 2500 mc + n.1 incarico professionale + n. 1 collaborazione.

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti circa le capacità tecnica e professionale per l'iscrizione al "Profilo 1" si rappresenta che:
a) Vedere FAQ 7 (lett.b) e FAQ 19.
b) Ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, sono valutabili i servizi ultimati di verifica sismica/progetto strutturale di interventi e certificati/certificabili alla data di pubblicazione della presente procedura, indipendentemente dall'esecuzione materiale dei lavori. 
c) Vedere FAQ 7 (lett.b) e FAQ 19.

FAQ 21)

D) Si può ritenere valida, ai fini dei requisiti di capacità tecnica e professionale per il profilo 2, la progettazione strutturale (nuova costruzione) di un complesso edilizio che supera i 20.000 mc (unico incarico e unica autorizzazione sismica)?

R) Ai fini della computabilità degli incarichi professionali svolti, sono valutabili come servizi utili esclusivamente quelli afferenti a verifica sismica, collaudo statico e progetto strutturale di interventi su edifici esistenti ovvero ponti/viadotti esistenti.

FAQ 22)

D) La presente per sottoporre i seguenti quesiti:
a) sono amministratore unico e direttore tecnico di una società di ingegneria che nel suo curriculum ha sia servizi di vulnerabilità di edifici/infrastrutture che, soprattutto, indagini su edifici/infrastrutture. Inoltre, la stessa società, effettua indagini geotecniche e geofisiche avendo come collaboratore esterno principale un geologo. Nel caso specifico è ammessa l'iscrizione per tutti e 3 i profili da parte dello stesso soggetto giuridico (società s.r.l.u.)?
b) In caso di assegnazione di un servizio di vulnerabilità sulla stessa opera, la società può effettuare studio di vulnerabilità, indagini e studio geologico?
c) Nel caso fosse possibile iscriversi a più profili, quanti modelli di domanda occorre presentare ed in quale modalità (una sola o più PEC)?

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) E' ammessa l'iscrizione ad un solo Profilo.
b) In caso di assegnazione di un incarico di verifica di sicurezza, una società di ingegneria che non presenta in organico un geologo, dovrà ricorrere -laddove ritenuto necessario- ad un operatore economico iscritto nel Profilo3, la cui individuazione resta in capo all'Ente Beneficiario.
c) In considerazione che è ammessa l'iscrizione ad un solo Profilo, occorre produrre un solo modello di domanda.

FAQ 23)

D) In merito a quanto riportato  nell'Avviso pubblico all'art.3 - n. 2 - lettera B "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE" relativamente all'incarico professionale per la verifica sismica di ponti e viadotti, viene riportato che l'operatore economico dimostri di aver eseguito almeno n.1 servizio analogo (progettazione/collaudo) ai sensi delle NTC08 e ss, si chede se:
a) il servizio eseguito può essere di sola progettazione di ponti/viadotti di nuova realizzazione ai sensi delle NTC08 e ss (dove la progettazione sismica è inclusa) e non adeguamento di strutture esistenti;
b) tale incarico è vincolato al possesso dei requisiti richiesti relativamente agli incarichi professionali per la redazione di edifici pubblici e/o privati ivi compreso la progettazione di interventi strutturali su edifici esistenti e collaudi statici su edifici esistenti.

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) vedere FAQ 19 e FAQ 21;  
b) per l'eventuale incarico di verifica sismica di infrastrutture (ponti/viadotti), occorre essere iscritti al "Profilo 2", i cui requisiti di capacità tecnica e professionale per l'iscrizione afferiscono a prestazioni eseguite su edifici esistenti e collaudi statici su edifici esistenti oltre ad aver dimostrato di aver eseguito almeno n.1 servizio sui ponti/viadotti esistenti (progettazione/collaudo) ai sensi delle NTC 08 e ss..

FAQ 24)

D) Nell'elenco dei servizi svolti da trasmettere come indicato all'art. 5, comma 1 lett. c) del Bando, il dato relativo all'importo deve riferirsi al valore dell'opera progettata o al valore dell'incarico in termini di onorario?

R) Il dato relativo all'importo da indicare nell'Elenco dei Servizi Svolti, afferisce al valore dell'incarico in termini di onorario.

FAQ 25)

D) Volevo chiedere alcune cose per quanto riguarda l'elenco dei servizi svolti:
a) nel caso di committenti privati si possono omettere, per la privacy, i nomi?
b) in merito alla tipologia, nel caso di progetti su edifici esistenti che contemplano anche verifiche e successivamente interventi di progetto, cosa si deve indicare?
c) in merito alla durata, si possono indicare genericamente gli anni o ci vogliono date precise e se si quali (firma contratto, presentazione pratica, etc)?

R) Con riferimento ai singoli quesiti posti si rappresenta che:
a) Come indicato nell'apposita sezione del modello di istanza, i dati forniti nella domanda di partecipazione saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in essere e all'eventuale affidamento dei correlati incarichi professionali, nel rispetto del regolamento UE GDPR (General Data Protection Regulation) sulla Privacy. Pertanto, al fine della esaustiva individuazione del/i servizio/i svolti, risulta necessario fornire il nominativo del committente;
b) vedere FAQ 13 lett.d);
c) con riferimento alla durata del servizio, fermo restando che lo stesso deve essere stato già espletato alla data di pubblicazione della presente procedura, si rappresenta che: se trattasi di committente pubblico, occorre indicare la data di affidamento del servizio o di sosttoscrizione del contratto e la data di approvazione dell'attività svolta; se trattasi di committente privato, occorre indicare la data di sottoscrizione del contratto o la data di presentazione del titolo abilitativo e la data di rilascio del provvedimento autorizzativo/avvenuto deposito sismico rilasciato dal competente organo.

FAQ 26)

D) Visto quanto si riporta nel Bando all'art 2 "... Il servizio di geologia, di carattere accessorio, verrà eventualmente attivato nei casi previsti dalle NTC ovvero dove il tecnico verificatore, di cui al precedente articolo, ne ravvisi la necessità", lo scrivente chiede: se la necessità del supporto geologico la ravvisa il Verificatore, la chiamata e il relativo incarico chi lo formalizza? Sarà il Tecnico Verificatore a richiedere il geologo o l'Ente?

R) Qualora il professionista incaricato ravvisi la necessità del servizio di geologia, il professionista geologo sarà individuato tra gli operatori economici iscritti nel Profilo 3 la cui individuazione resta in capo all'Ente Beneficiario in qualità di Ente attuatore.

FAQ 27)

D) La società scrivente ha svolto numerosi incarichi di verifiche sismiche su infrastrutture autostradali per conto di una società s.p.a., la quale firma lei stessa gli elaborati finali. Per tale ragione tali incarichi sono da intendersi come collaborazioni/consulenze.
Con la presente si chiede se, in analogia a quanto richiesto per gli edifici, sono ammesse per le infrastrutture collaborazioni (documentate) per verifiche sismiche di ponti/viadotti riportando queste nell'Allegato 1B ove sono indicati gli "INCARICHI PROFESSIONALI (DOCUMENTATI) PER LA REDAZIONE DI VERIFICHE SISMICHE/PROGETTI/COLLAUDI DI INFRASTRUTTURE".

R) Come chiarito alla FAQ n.23, per l'attribuzione dell'eventuale incarico di verifica sismica di infrastrutture (ponti/viadotti) occorre essere iscritti al "Profilo 2", i cui requisiti di capacità tecnica e professionale per l'iscrizione afferiscono a prestazioni eseguite su edifici esistenti e collaudi statici su edifici esistenti oltre ad aver dimostrato di aver eseguito almeno n.1 servizio sui ponti/viadotti esistenti (progettazione/collaudo) ai sensi delle NTC 08 e ss.. Pertanto, ai fini della computabilità degli incarichi eseguiti, non sono valutabili come servizi svolti le collaborazioni/consulenze per verifiche sismiche di ponti/viadotti.

FAQ 28)

D) In merito ai documenti di riconoscimento da allegare in caso di società:
per l'autocertificazione dei curricula e dell'elenco servizi, occorre allegare i relativi documenti di riconoscimento; oltre a questi vanno comunque allegati ulteriori documenti di riconoscimento richiesti all'art. 5 lett. d dell'allegato 1? in caso affermativo come andrebbe nominato il file pdf?

R) Occorre allegare i documenti di riconosimento dei soli soci che avranno un ruolo effettivo nell'eventuale conferimento di incarico raccogliendo gli stessi in un unico file, in formato pdf (firmato digitalmente dai soci partecipanti), e nominandolo con il codice fiscale del legale rappresentante.

FAQ 29)

D) Con riferimento all'oggetto, partecipando con società di ingegneria, per i professionisti in organico da indicare quali responsabili dell'espletamento del servizio, è sufficiente allegare il curriculum professionale di ciascuno di essi come da faq 5, oppure occorre anche identificarli nel modulo di domanda 1B, compilando le schede D (pag. 11 e seguenti), riservate ai componenti/mandanti del concorrente con idoneità plurisoggettiva?

R) E' sufficiente allegare il curriculum professionale di ciascuno di essi come da faq 5.

FAQ 30)

D) In riferimento all'Avviso in oggetto si chiede gentilmente chiarimento in merito ai seguenti punti:
a) Uno Studio Tecnico Associato (nelle forme di cui alla L.1815/1939 e ss.mm.ii) tramite il proprio Legale Rappresentante, volendo presentare domanda di inserimento per lo Studio Associato (formato da 4 professionisti: 3 ingegneri e 1 geometra) e non per il professionista singolo in studio associato, è tenuto a compilare esclusivamente il modello: "ALLEGATO 1B" (intendendo lo Studio Associato come profilo assimilabili di cui alle precedenti opzioni B1, B2, B5, B6, B7, B8 - cfr. pag. 6 modello ALLEGATO 1B)?
b) Nel caso il modello corretto da compilare risulti essere quello "ALLEGATO 1.B", devono essere lasciati vuoti (non compilati) i campi relativi all'Iscrizione alla camera di Commercio (non essendo prevista l'iscrizione alla camera di commercio per gli studi associati)?
c) Per quanto riguarda il punto B del suddetto modello (cfr. pag.2) tra le opzioni assimilabili allo studio associato quale occorre selezionare? E' possibile selezionare tra quelle disponibili la "1) Società di professionisti (art. 46 comma 1 lett.b))" anche se non perfettamente corrispondente alla nostra organizzazione aziendale, ma assimilabile?
d) In caso, invece, di partecipazione in RTP tra lo Studio Associato e un altro operatore economico, si segnala che tra le dichiarazioni pag.6 del Modello 1B, mancherebbe l'opzione B3 e B4 per la descrizione del mandatario e del mandante?

R) Sul sito dei Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, www.lavoripubblici.regione.campani.it, è stato pubblicato l'allegato 1B integrato con il campo afferente allo studio associato (B9).

 

In evidenza

Latest

Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

pillole

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

Link utili

Torna su