OCDPC 649-2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata l'ordinanza n. 814 del 09.12.2021 ad oggetto "Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, «al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali é stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, é autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, é istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale é stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale é stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale é stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale é stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale é stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonché la delibera del 5 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713 del 17 novembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo criteri di priorità, provvedendo a ripartire, fra le regioni interessate dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, le risorse finanziarie ivi previste, secondo i rappresentati fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Dato atto che i fabbisogni rappresentati per interventi di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) del comma 2 del predetto art. 25 in relazione agli eventi summenzionati sono stati oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, nell'ambito della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in esito alla quale sono stati individuate le esigenze piu' urgenti cui far fronte con le risorse stanziate dal citato comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178/2020;
Dato atto dell'esigenza rappresentata in sede di Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta politica del 26 luglio 2021, come da verbale n. 543642 del 28 luglio u.s., di procedere prioritariamente, nelle more dell'individuazione delle ulteriori risorse a tal fine necessarie, con gli stati di emergenza riferiti all'anno 2019;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie ivi previste sono assegnate agli ambiti territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza citati in premessa conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, in ragione dei fabbisogni per interventi urgenti di riduzione del rischio di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da essi rappresentati, nei limiti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, come risultanti all'esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata come illustrato in premessa.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali aperte ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citate in premessa per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oggetto delle ricognizioni realizzate dai competenti commissari delegati e comunicate al Dipartimento della protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i commissari delegati interessati, ovvero le autorità ordinariamente competenti ad essi subentrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando gli interventi finanziati mediante le risorse di cui al comma 1.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento: Curcio

 


Allegato

Ripartizione delle risorse finanziarie

Regione destinataria Risorse assegnate
... ...
Campania € 2.812.347,93
... ...

 

 

URL Descrizione
OCDPC 814 del 09.12.2021 Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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