Anagrafe opere incompiute

Anagrafe opere incompiute. Attuazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n.42, recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Comunicazioni.

 

Con la presente si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per i soggetti indicati all’art. 3, comma 1, del DM 42/2013 per comunicare a questo Osservatorio regionale, secondo l’ambito territoriale d’interesse, l’elenco delle proprie opere incompiute individuate sulla base dei criteri di cui all’art. 1 del citato decreto.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui sopra, e con riferimento alle indicazioni di cui alla nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. 2632 del 10.03.2022, si chiarisce che:

  • saranno considerate ricevibili le comunicazioni pervenute anche successivamente al 31 marzo 2022 purché non oltre il 10 giugno p.v.;
  • a partire dal corrente anno l’obbligo dovrà essere assolto esclusivamente con la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo le modalità del DM 14/2018 e dunque comprensivo della scheda B “Elenco Opere Incompiute” tramite l’apposito applicativo reso disponibile, sul portale serviziocontrattipubblici.it, dal servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

 

I soggetti che, alla data del 10 giugno 2022, non avessero ancora provveduto all’approvazione e successiva trasmissione del Programma triennale dei lavori pubblici, nonché quelli non tenuti al rispetto degli obblighi di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere all’adempimento di cui al predetto DM n.42/2013 trasmettendo comunque la sola “scheda B” del programma con le modalità sopra indicate.

 

Ad ulteriore chiarimento, si rappresenta che:

  • l’assenza di interventi nella scheda B del programma triennale approvato si intenderà quale dichiarazione di assenza di opere incompiute;
  • le opere incompiute già segnalate nel programma triennale 2021-2023, ovvero tramite l’applicativo SIMOI in uso lo scorso anno, dovranno essere riproposte per l’anno in corso qualora non sia stata nel frattempo avviata la procedura di affidamento per il completamento dei lavori;
  • i soggetti in indirizzo dovranno indicare fra le opere incompiute quelle che rientrano nella propria titolarità anche qualora la procedura di affidamento e/o l’attività di esecuzione del contratto sia stata gestita da una diversa stazione appaltante/ente.

 

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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