Antincendio boschivo

AGGIORNAMENTO: Decreto pubblicato sul BURC n. 59 del 04.07.2022

Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022"

 

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DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

  1. RENDE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre 2022, salvo proroghe;
  2. RICHIAMA i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
    • DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
    • DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
    • DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
    • DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
    • usare motori o fornelli che producano faville o brace;
    • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
    • far brillare mine;
    • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
      • gettare fiammiferi o sigarette accese;
      • sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
    • DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

Durante il periodo di massima pericolosità è necessario che:

  1. le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
  2. i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
  3. i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
  4. i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
  5. l’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
  6. la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
  1. RICHIAMA, in particolare, l’attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell’art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e, in particolare, l’obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio;
  2. RICHIAMA l’attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente.
  3. RAMMENTA, altresì, l’obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii., nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia, ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile e del D.L. 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155;
  4. INVITA le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di:
    • emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, anche seguendo lo schema tipo allegato al “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, che riportino espressamente l’obbligo dell’osservanza del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residuivegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi e divieti imposti dalla L. n. 353/2000 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 26/2012, dagli artt. 75 e 76 del Reg. reg.le n. 3/2017 e dal presente decreto;
    • comunicare alla Protezione Civile Regionale le attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000 ss.mm.ii.;
    • comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti SOPI/SOUP, allocate presso le Unità Operative Dirigenziali “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania;
    • dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al presente decreto e alle ordinanze e provvedimenti adottati al fine di sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando di conseguenza la resilienza dei territori interessati;
  5. FA PRESENTE che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.
  6. INVITA l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana di Napoli e le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane, i Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, l’ANCI Campania e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente provvedimento.
  7. INVIA il presente decreto alle Prefetture, al Comando Regionale Carabinieri Campania, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Napoli e Amministrazioni Provinciali, ai Comuni della Campania e all’ANCI Campania, alle Comunità Montane e all’UNCEM, ai Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, agli Enti gestori delle strade e ferrovie, a SMA Campania s.p.a.

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File Descrizione
Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022
Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 (BURC)
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2022

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