OCDPC 872-2022

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, all'indirizzo https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-927-del-3-ottobre-2022-0 è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 927 del 3 ottobre 2022 ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina".

In particolare, dispone in ordine a:

  1. Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea
  2. Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022

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DISPONE

ART. 1
(Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 citato in premessa, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla rispettiva popolazione residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 si provvede al riparto in favore di tali Comuni, e al successivo trasferimento per il tramite dei Commissari delegati nominati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario una tantum determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2, per un totale complessivo di euro 40 milioni.
     
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento ISTAT relativi al penultimo anno precedente, secondo i seguenti criteri:
    a. per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;
    b. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;
    c. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;
    d. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.
     
  3.  Le richieste di accesso al contributo in rassegna sono presentate dai Comuni interessati, mediante il modulo allegato alla presente ordinanza ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, all'ANCI nazionale ai fini del relativo censimento.
     
  4.    All'esito delle risultanze del censimento di cui al comma 3, coordinato dall'ANCI nazionale, che le trasmette al Dipartimento della protezione civile decorsi 15 giorni dalla scadenza di cui al comma 3, i Commissari delegati di cui all’ OCDPC n. 872/2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro i successivi 60 giorni dall’effettiva disponibilità delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari in conformità ai dati comunicati dal predetto Dipartimento.
     
  5.  Le risorse complessivamente spettanti ai Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle predette Province autonome, che provvedono al successivo trasferimento in favore dei Comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.
     
  6.   Alla disciplina delle modalità con le quali i Comuni, per il tramite dell’ANCI nazionale, relazionano al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla destinazione delle risorse assegnate alle finalità di cui al citato articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, si provvede con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
     
  7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per l’importo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 44, comma 4, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

ART. 2
(Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022)

  1. In ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna Amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l’esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza in rassegna.
     
  2. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale  non dirigenziale in  servizio  presso  le  Regioni  e  le Province  autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, comma 2 della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell’esposizione dei rispettivi territori, è aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:
    a) in favore di un numero massimo di 5 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 1.000 unità;
    b) in favore di un numero massimo di 15 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 5.000 unità;
    c) in favore di un numero massimo di 25 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 15.000 unità;
    d) in favore di un numero massimo di 35 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina pari o superiore a 15.000 unità.
     
  3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
    a) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
    b) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
    c) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;
    d) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.
     
  4. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, commi 3 e 5 della citata OCDPC n. 882/2022, per riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
    a) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali;
    b) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali.
     
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
     

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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