Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 ad oggetto “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23G00022/sg
Si riporta il Capo IV Disposizioni urgenti in materia di protezione civile, art. 29 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Art. 29
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori e' prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilita' speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonche' di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.