OCDPC 748-2021

Ocdpc n. 989 del 2 maggio 2023 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-989-del-2-maggio-2023/

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, recante: “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno ”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2021, di ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui, tra l’altro alla regione Campania sono state assegnate risorse per euro 4.205.277,63, per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021, con cui lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021 è stato integrato di euro 2.037.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

RITENUTO necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l’intesa della Regione Campania con nota del 30 marzo 2023;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. La Regione Campania è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
  4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6262 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748/2021, che viene al medesimo intestata fino all’8 febbraio 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
  6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 748/2021.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
  9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

pillole

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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