Antincendio boschivo

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 20-05-2023 è stato pubblicato il Comunicato del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ad oggetto "Attivitaà antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti."

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-20&atto.codiceRedazionale=23A02951&elenco30giorni=true

 

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Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' antincendio boschivo, attivita' delegata al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022. Cio' premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita', per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023.

In vista della stagione estiva 2023, per una piu' efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche' ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. alcune considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni, e in particolare dall'andamento del fenomeno incendi non solo sul territorio nazionale ma anche europeo.

Le indicazioni, comprensive delle raccomandazioni tecniche in allegato, sono rivolte a tutte le amministrazioni che a vario titolo partecipano alle attivita' di contrasto agli incendi boschivi ed in particolare alle amministrazioni regionali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pienamente responsabili della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, che continueranno a curare l'adeguamento dei propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle specificita' dei relativi contesti ambientali e territoriali. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

E' necessario che le diverse amministrazioni statali ed i relativi corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni territoriali affinche' supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i propri ambiti di competenza, quelle regionali e provinciali nell'approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.

Il 2022 e' stato caratterizzato sia da un elevato numero di incendi al di fuori del periodo estivo sia da numerosi eventi, alcuni anche di grosse dimensioni, che hanno interessato le aree a nord del nostro paese, solitamente poco suscettibili al passaggio del fuoco durante il periodo estivo. Lo stesso tipo di fenomeno e' stato registrato anche in paesi del centro e nord Europa nei quali si prende atto che l'evento incendio boschivo va perdendo, anno dopo anno, sempre di piu' la connotazione di evento eccezionale, rendendo necessario cosi', anche in questi paesi, adeguare la propria capacita' di gestione di questa tipologia di eventi.

Il 2023 registra, per il secondo anno consecutivo, significativi deficit idrici che, in particolare nelle regioni del nord Italia, si stanno caratterizzando con prolungati periodi di siccita', con ripercussioni non solo sulle aree ad uso agricolo ma anche su tutte le altre aree vegetate che, in presenza di giornate favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, si predispongono facilmente al passaggio del fuoco aumentando la probabilita' che si verifichino eventi con forti impatti sul territorio e sulle risorse impiegate per contrastarli.

Quanto accade rafforza ulteriormente l'idea che per meglio adattarsi ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo, non e' sufficiente incrementare la sola capacita' di risposta agli eventi, ma bisogna perseguire un approccio olistico che tenga conto di tutte le fasi e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio incendi boschivi. Tale approccio, gia' avviato nel nostro Paese e rafforzato nel 2021 con l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 punta a rafforzare le capacita' operative del Servizio nazionale della protezione civile, migliorare le capacita' di risposta con piu' efficaci strumenti di coordinamento e governance per un'efficace integrazione delle misure ordinariamente previste e favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.

Durante la campagna antincendio boschivo 2022 sono stati sperimentati, con esito positivo, nuovi strumenti per favorire una gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo; e' stata infatti istituita una cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dal Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La cabina di regia ha operato per tutta la durata della campagna antincendio boschivo 2022 e, oltre a favorire un costante monitoraggio dell'andamento della campagna in corso, ha permesso di gestire in sinergia le varie contingenze e in particolare quelle legate all'impiego del volontariato nelle attivita' di gemellaggio fra le regioni.

Le attivita' di debriefing condotte sia a livello nazionale che europeo hanno fatto emergere un nuovo andamento del fenomeno incendi con eventi di grosse dimensioni sempre piu' frequenti e in aree prima non interessate dal fenomeno. Questa evidenza sta spingendo verso un approccio proattivo anche a livello europeo, favorendo lo scambio di esperienze fra i diversi paesi, incrementando gli investimenti per accrescere le capacita' dei paesi nelle diverse fasi della gestione degli incendi boschivi, tra cui quelle relative alle risorse da allocare nella RescEU capacity. La Commissione europea ha, infatti, ulteriormente favorito l'incremento dei mezzi aerei antincendio da parte dei vari paesi cosi' da rafforzare la capacita' di risposta in tutte le aree del proprio territorio, incluse quelle che fino a qualche anno fa non erano interessate dagli incendi boschivi. In tale contesto l'Italia, anche agli esiti della campagna estiva 2022 e gli eventi registrati nel nord Italia, ha voluto integrare le proprie capacita' di risposta con due ulteriori mezzi aerei ad ala fissa da posizionare strategicamente ad integrazione dello schieramento esistente, ma a disposizione anche della RescEU capacity per interventi, se richiesti, anche in territori extra nazionali.

Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi del Comitato tecnico ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, proseguira' le attivita' di monitoraggio e coordinamento nel settore antincendio boschivo da una parte consolidando e strutturando le attivita' previste dal succitato decreto-legge, con particolare riferimento all'assegnazione, anche per l'annualita' corrente, delle risorse economiche previste nell'ambito della legge di bilancio e da dedicare al miglioramento della capacita' ed efficacia operativa, e dall'altra puntando ad un rafforzamento di tutti gli aspetti di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

Il Dipartimento della protezione civile, nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, continuera' a curare l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, successivamente, per analizzare congiuntamente le eventuali criticita' riscontrate durante la campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il sistema anche in occasione degli eventi a venire.

Il Dipartimento della protezione civile, in particolare, continuera':

a garantire le attivita' condotte nell'ambito della cabina di regia permanente antincendio boschivo anche per supportare le attivita' previste nei gemellaggi fra regioni ed organizzazioni nazionali di volontariato;

a garantire la previsione delle condizioni di suscettivita' all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;

ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali e provinciali;

a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le attivita' nazionali ed extra nazionali nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

Cio' premesso, si ricorda che i presidenti delle regioni e delle province autonome sono pienamente titolari della competenza antincendio boschivo, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e pertanto e' auspicabile che si attivino tempestivamente nell'organizzare, anche per il corrente anno 2023, i propri sistemi antincendio boschivo in termini di risorse umane e di mezzi terrestri e aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire gli adeguati livelli di risposta a tutela della vita, dell'integrita' fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale.

Analogo auspicio e' rivolto ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinche' promuovano le attivita' delle proprie strutture con particolare riferimento ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate e alle prefetture - uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l'efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

Va inoltre rimarcato l'importante ruolo che hanno i sindaci a livello locale nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da attuarsi sul proprio territorio di competenza.

Nella contingenza del periodo, al fine di meglio predisporre tutte le attivita' per la prossima campagna antincendio boschivo 2023, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cosi' come descritto in allegato.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2023.

Roma, 12 maggio 2023

Il Ministro: Musumeci

 

 

Allegato - Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2023. Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti.

 

a) Attivita' di previsione e prevenzione.

Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita' antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle piu' generali attivita' di protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilita' di rinforzare le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attivita' di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento».

I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle societa' che gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione, cosi' come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico.

Le amministrazioni regionali si adoperino per l'attuazione di misure a supporto, o sostitutive in caso di inadempienza, dei comuni all'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall'Arma dei carabinieri cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le prefetture - uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attivita' antincendio boschivo.

Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

 

b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.

Le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, cosi' come disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l'incolumita' pubblica e privata.

Le prefetture - uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati.

 

c) Attivita' di pianificazione di protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, le prefetture - uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, cosi' come previsto dall'art 32, comma 5 del decreto legislativo n. 1/2018, sostengano e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

 

d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell'emergenza.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.

Le amministrazioni regionali per responsabilita' e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56 e di quanto riportato al punto 2 della lettera b di questo allegato.

Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.

Tutte le amministrazioni in indirizzo forniscano, se richiesto e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione degli operatori antincendio boschivo, cosi' da assicurare, con sempre maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, un adeguato assetto della propria sala operativa unificata permanente prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con operatori delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attivita' delle sale operative unificate permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito e' indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove piu' necessario in ogni momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego rendendolo piu' tempestivo ed efficace.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il tramite delle sale operative unificate permanenti provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra;

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo;

Le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del Codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attivita' antincendio boschivo, ivi compreso l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilita' di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla disponibilita' idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunita' di prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo.

Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;

Il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le prefetture - uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa' concessionarie delle autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita' e percorribilita' dei tratti di' competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.