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Si riporta, di seguito, un estratto del Decreto Dirigenziale n. 51 del 13.06.2019 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2019"

SI RENDE NOTO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI

per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2019

disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle raccomandazioni contenute nella nota prot. n. 17624 del 01/04/2019 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Attività antincendio boschivo 2019. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";

Si rammenta che durante il periodo di massima pericolosità vige:

  1. il divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
  2. la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
  3. la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
  4. la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
  5. la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
  6. l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
  7. la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si invitano:

  1. le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni nei cui territori sono ricomprese superfici boscate, ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, vietando espressamente di:
  • accendere fuochi di ogni genere
  • far brillare mine o usare esplosivi
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Le Ordinanze dovranno, altresì, riportare espressamente l'obbligo dell'osservanza dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Le Prefetture sono, altresì, invitate a fare obbligo ai Sindaci di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania.

Si invitano, inoltre, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane, Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente Decreto.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

AGGIORNAMENTO: Decreto pubblicato sul BURC n. 35 del 20 Giugno 2019

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