OCDPC 622-2019

Sul sito del Dipartimento della Protezione civile è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ad oggetto "interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto".

Di seguito il testo integrale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria";

CONSIDERATO che l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi  ha determinato una diffusa situazione di criticità su gran parte del territorio nazionale, e in particolare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con diffuse situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle proprie abitazioni;

CONSIDERATO, altresì, che detta ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di forte intensità e mareggiate, ha determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti alluvioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche e produttive, nonché l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate;

CONSIDERATO, inoltre, che a causa dei suddetti fenomeni meteorologici con delibere del Consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 14 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia e in data 22 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova, delle province di Savona e di La Spezia, prevedendo appositi stanziamenti;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia";

 

DISPONE

 

Articolo 1 (Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, il Dirigente dell'Ufficio Protezione civile della Regione Basilicata ed il Direttore generale Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania sono nominati Commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza. Per la medesima finalità, i Presidenti delle regioni Liguria e Piemonte - già commissari delegati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 - sono nominati Commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza.
  2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle società in house, delle loro società controllate ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Ciascun Commissario delegato predispone entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Presidente della Regione Liguria ed il Presidente della Regione Piemonte, già commissari delegati rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 provvedono all'integrazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, del piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 ed all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:
    1. all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
    2. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni.
  5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo.
  7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che trova applicazione anche ai siti inquinati.
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

 

Articolo 2 (Contributi autonoma sistemazione)

  1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di Euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di Euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
  2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i Commissari delegati provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.
  4. 4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale.

 

Articolo 3 (Deroghe)

  1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
    • regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
    • regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    • regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
    • regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    • legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
    • decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11;
    • regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34 ed articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
    • decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
    • decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
    • decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
    • decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191;
    • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
    • decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
    • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184,  188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190,  208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
    • decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
    • decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
    • decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, nonché gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
    • decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;
    • decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
    • decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
    • decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
    • legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
    • leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
    • disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.
  2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;
  3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    • 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
    • 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di Euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
    • 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
    • 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
    • 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
    • 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
    • 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
    • 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
    • 77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;
    • 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
    • 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
    • 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    • 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
    • 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
    • 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
    • 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
    • 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
  8. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.

 

Articolo 4 (Sospensione dei mutui)

  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 giugno 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

 

Articolo 5 (Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018)

  1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti delle rispettive regioni, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all'interno del piano di cui all'articolo 1, comma 3, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 8. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza i Commissari delegati a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 8.

 

Articolo 6 (Materiali litoidi e vegetali)

  1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I materiali litoidi e vegetali rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, anche in deroga ai canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere effettuata anche a favore di Enti locali per la realizzazione di opere anche a titolo gratuito e può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal

1.concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 2. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2.I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.

 

Articolo 7 (Procedure di approvazione dei progetti)

  1. I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

 

Articolo 8 (Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, nel limite massimo di euro 100.000.000,00, secondo la ripartizione per regione prevista dalla medesima delibera.
  2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati. Le risorse assegnate dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 in favore della Regione Piemonte confluiscono sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 e quelle assegnate in favore della Regione Liguria confluiscono sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna

Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

 

Articolo 9 (Relazione dei Commissari delegati)

I Commissari delegati trasmettono, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  17 dicembre 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

 

Si riporta, di seguito, il testo della DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019 ad oggetto "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" pubblicata in G.U. Serie Generale n.291 del 12-12-2019

 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 2 dicembre 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 ed è stata stanziata la somma di euro 17.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 615 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Considerato che l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi ha determinato una diffusa situazione di criticità su gran parte del territorio nazionale, e in particolare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con diffuse situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle proprie abitazioni;

Considerato, altresì, che detta ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di forte intensità e mareggiate, ha determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti alluvioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche e produttive, nonchè l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate;

Considerato, inoltre, che a causa dei suddetti fenomeni meteorologici con delibere del Consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 14 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia e in data 22 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova, delle Province di Savona e di La Spezia e nel territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, prevedendo appositi stanziamenti;

Viste le note delle Regioni Abruzzo protocollo n. 330106 del 25 novembre 2019, Basilicata protocollo n. 192262 del 18 novembre 2019, Calabria protocollo n. 412134 del 29 novembre 2019, Campania protocollo n. 26926 del 13 novembre 2019, Emilia-Romagna protocollo n. 864282 del 22 novembre 2019, Friuli-Venezia Giulia protocollo n. 26003 del 13 novembre 2019, Liguria protocollo n. 317821 del 4 novembre 2019, Marche protocollo n. 1383177 del 20 novembre 2019, Piemonte protocollo n. 22218 del 25 novembre 2019, Puglia protocollo n. 12273 del 25 novembre 2019, Toscana protocollo n. 434683 del 21 novembre 2019 e Veneto protocollo n. 489440 del 13 novembre 2019, con le quali è stata chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che le regioni interessate dagli eventi in argomento hanno trasmesso, sulla base di una valutazione speditiva, una prima quantificazione dei fabbisogni e manifestato esigenze necessari per fronteggiare la situazione di emergenza in argomento, con particolare riguardo alle iniziative di assistenza alla popolazione e di somma urgenza attivate o da attivare per il superamento delle criticità rappresentate e in corso;

Ritenuto di dover garantire immediate misure per la gestione degli interventi emergenziali nelle more degli accertamenti relativi sia alla delimitazione territoriale che all'effettivo fabbisogno necessario per il superamento del contesto emergenziale;

Ritenuto di dover demandare ai commissari delegati nominati con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il medesimo Dipartimento, la delimitazione delle aree colpite dagli eventi su base comunale, ed a successive delibere, adottate ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stanziamento di risorse aggiuntive necessarie alla realizzazione degli ulteriori interventi volti al superamento del contesto emergenziale;

Considerato che per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, le regioni, a seguito della valutazione speditiva, hanno trasmesso una prima quantificazione dei fabbisogni, pari complessivamente ad euro 225.170.044,55;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta disponibilità pari a euro 127.082.630,45;

Tenuto conto della necessità di assicurare un minimo plafond di risorse da destinare ad eventuali ulteriori esigenze anche per il resto dell'anno in corso;

Ritenuto, pertanto, nelle more della ulteriore ricognizione dei fabbisogni, di provvedere ad una prima assegnazione delle risorse per le suddette esigenze nel limite di euro 100 milioni, ripartiti in misura proporzionale rispetto ai fabbisogni individuati dalle regioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella allegata alla presente delibera che ne fa parte integrante e sostanziale .

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Con le ordinanze di cui al comma 2 si dispone in merito:

a) alla individuazione delle procedure per la delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;

b) all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

c) alla definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di eventuali ulteriori risorse necessarie al completamento delle attività di cui alle lettere a) e b), per le misure di cui alla lettera c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d), nonchè per la ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera e), dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di euro 100.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detto importo è così ripartito: euro 1.685.410,82 alla Regione Abruzzo; euro 48.977,78 alla Regione Basilicata; euro 666.163,21 alla Regione Calabria; euro 2.357.094,62 alla Regione Campania; euro 24.438.027,72 alla Regione Emilia-Romagna; euro 932.628,50 alla Regione Friuli-Venezia Giulia; euro 39.950.673,95 alla Regione Liguria; euro 156.786,97 alla Regione Marche; euro 19.634.880,93 alla Regione Piemonte; euro 897.848,95 alla Regione Puglia; euro 5.294.037,86 alla Regione Toscana; euro 3.937.468,69 alla Regione Veneto.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte

 

Estratto dell'Allegato 1

 

Regione/Provincia autonoma Estensione temporale dell'evento
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Campania dal 3 novembre 2019
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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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