Genio Civile

In data 19.06.2020, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 15.06.2020 ad oggetto "Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attivita' di Vigilanza per l' osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n. 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83"

Le modifica e le integrazioni al Regolamento regionale n. 4/2010, di attuazione della L.R. n. 9/83, approvato con D.P.G.R. N. 23 dell' 11.02.2010, si sono rese necessarie in ordine alle continue variazioni apportate alla L.R. n. 9/83, e quelle recate al D.P.R. n. 380/01 a seguito dell' entrata in vigore del D.L. N. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. "Sblocca Cantieri"), convertito con modifiche dalla L. n. 55 del14 giugno 2019, nonché all'entrata in vigore di nuove norme in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In particolare la L.R. n. 9/83 ha subito molteplice modifiche ed integrazioni a seguito delle Leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 19, 5 maggio 2011, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 9 maggio 2016, n. 10, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, n. 38, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 20, 29 dicembre 2017, n. 38 e 8 agosto 2018, n. 28.

Nello specifico, alcune delle precitate modifiche, hanno riguardato gli aspetti procedurali tendenti alla semplificazione, altre la vigilanza e altre la celerità del rilascio delle "Autorizzazioni sismiche". A tal proposito, emblematiche sono le modifiche e le integrazioni conseguenti all'introduzione della procedura per i lavori minori di cui al comma 10 art. 2, le modifiche dell'art. 6, relative alle violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza, con l'abolizione della figura del Collaudatore d'Ufficio e l'inserimento della sanzione amministrativa, nonché quelle relative all'introduzione dell'art. 4 bis recante la possibilità di trasferimento, ai Comuni che ne fanno richiesta, delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, della stessa legge, di competenza degli Uffici regionali del Genio Civile, relativamente ad interventi su edifici con altezza strutturale fino a 10,50 mt..

La normativa nazionale, invece, ha subito una sostanziale modifica ed integrazione con l'entrata in vigore del D.L. N. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. "Sblocca Cantieri"), convertito con modifiche con la L. n. 55 del 14 giugno 2019 detta "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" apportando variazioni al D.P.R. 380/01, in particolare per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono soggette le pratiche sismiche.

Nello specifico, sono stati modificati gli articoli 59, 65 e 67 ed introdotto l'articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) il quale prevede:

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
    1. interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
      • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ((accelerazione ag )) compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
      • 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche ((, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) ));
      • 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso ((, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) ));
    2. interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
      • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti ((nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3));
      • 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti ((, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) ));
      • 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
      • 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
    3. interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
      • 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
  2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
  5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

L'introduzione di quest'ultimo articolo, costituisce la novità più importante in quanto introduce, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83, una nuova classificazione degli interventi, in funzione dell' importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità prevedendo, al comma 3, per gli interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità l'autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione, in conformità all'articolo 94 mentre, al comma 4 del medesimo articolo, per gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, la sola denuncia dei lavori.

Per la definizione delle categorie di interventi precedentemente riportati e delle varianti non sostanziali, sono state approvate con Decreto del 20 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, pubblicato in G.U. N.124 del 15.05.2020, le linee guida di cui al comma 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01.

E' evidente che, a fronte di un così considerevole mutamento della normativa nazionale in materia sismica, relativa alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, si rende necessario adeguare gli strumenti normativi e/o regolamentari regionali. Tale adeguamento, nel caso specifico, contempla il Regolamento n. 4/2010 le cui modifiche ed integrazioni devono tener necessariamente conto di quanto disposto dalla vigente L.R. n. 9/83 e ss. mm. ii..

Pertanto, le modifiche ed integrazioni proposte, accolgono quanto disposto dalla vigente normativa nazionale, D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., nel rispetto dei dettami della normativa regionale, L.R. n. 9/83 e ss. mm. ii., tenendo conto, altresì, anche di altre leggi regionali, quali la L.R. 29 dicembre 2018, n. 59. "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" che, pur non apportando modifiche alla la L.R. n. 9/83, incide sulle procedure amministrative intrinseche all'attuazione della stessa.

Nello specifico, sono state previste per il Regolamento regionale n. 4/2010, le modifiche e le integrazioni di cui allo "Schema di regolamento recante "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)", oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

 

Il Regolamento regionale n° 4/2010, emanato con il D.P.G.R. 11-2-2010 n. 23, modificato ed integrato, entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C.

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