Autorità di Bacino

L'art. 52 della Legge 1/2012 (Legge finanziaria regionale 2012) al comma 3 prevede:

3. L'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è così modificato:
[...]
e) al comma 255 dopo le parole "fiume Sele." sono aggiunte le seguenti "L'autorità di bacino Campania nord occidentale è altresì incorporata nella autorità di bacino regionale del Sarno che è denominata Autorità di bacino regionale della Campania Centrale. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, sono disposte le modalità di incorporazione.".

----

Di seguito il comma 255 dell'Art. 1 della Legge Regionale n. 4/2011

255. Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, le autorità di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata, l'autorità interregionale del Fiume Sele sono accorpate nell'unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele.

In evidenza

Latest

Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

pillole

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

Link utili

Torna su