Genio Civile

Sul BURC n. 74 del 7 Dicembre 2015 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 669 del 04.12.2015 ad oggetto Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

Si riporta di seguito il testo della "Relazione illustrativa"

L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a presentare la relativa denuncia dei lavori, (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

La Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, coma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

In particolare, nei comuni classificati sismici di I e II categoria (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01).

Stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009, ha, tra l'altro, approvato modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" disciplinando, nel rispetto degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, i provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico.

Con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:

  • procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
  • attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
  • schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

In particolare, l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 ha definito come minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale. L'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 ha demandato al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori, approvate con decreto dirigenziale del Coordinatore ex A.G.C. 15 n. 65 del 3/8/2010.

Stante il descritto quadro normativo nazionale, in regione Campania la disciplina inerente alle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, prevede il rilascio dei seguenti provvedimenti:

  • autorizzazione sismica (per tutti i lavori strutturali da realizzarsi nei comuni in zona sismica 1 e 2 e, nei comuni nei comuni in zona sismica 3, per le opere rilevanti e strategiche, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/190, le soprelevazioni e le sanatorie);
  • autorizzazione sismica per lavori minori: sono così definiti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (art. 2 co. 9 bis L.R. n.9/83, art. 12 co. 3 Reg. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.e D.D. n. 65 del 3/8/2010). Per tali tipologie di lavori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica, previa verifica svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo;
  • deposito sismico (per le varianti non sostanziali e per tutte le altre tipologie di lavori nei comuni in zona sismica 3).

Con la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) è stato introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese - attualmente - le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

La proposta allegata reca, anzitutto, le modifiche necessarie per adeguare la legge regionale n. 9/83 alle norme nel frattempo interventute.

Pertanto, i riferimenti, attualmente presenti, ai soli uffici del Genio Civile sono sostituiti con la più generica formulazione di "Uffici competenti" atteso che il rilascio dei provvedimenti sismici può competere sia al Genio Civile che ai Comuni, unioni dei comuni o comuni in forma associata che abbiano ottenuto, ai sensi dell'art. 4 bis, il trasferimento delle attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, limitatamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Parimenti si propone l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 2 recanti un regime derogatorio non compatibile con il D.P.R. n. 380/01 che prevede, limitatamente alle opere edili, un regime differenziato esclusivamente per il Genio Militare (art. 106).

La L.R. n. 9/83 individua, invece, un regime differenziato per tutte le Amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) prevedendo che, per tutti i tipi di lavori, tali Amministrazioni possano eseguire direttamente, a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, depositando, presso i propri uffici decetrati, i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.

Sulla portata dell'ambito soggettivo di applicazione previsto dall'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 9/83, la stessa Avvocatura Regionale, con proprio parere prot. n. PP-145/15/00-2012 - prot.704490 del 27/09/2012, si è espressa facendo presente che la sopravvenienza del D.P.R. 380/01 ha implicitamente abrogato tali disposizioni, che restano vigenti solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia.

Ciò comporta, evidentemente, che le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, fatti salvi esclusivamente i casi di leggi speciali sono esonerate dal presentare la denuncia dei lavori, presso il competente ufficio regionale (o comunale - nei casi di trasferimenti di funzioni ex art. 4-bis L R. 9/83 s.m. i.), solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia.

Le restanti modifiche proposte hanno la finalità di snellire e semplificare gli adempimenti a carico dei committenti, e rendere più celeri i procedimenti di rilascio dei provvedimenti sismici, atteso il carico di lavoro che ricade sugli uffici del Genio Civile e la carenza di profili professionali adeguati nell'organico dei predetti uffici.

In particolare, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei committenti, nel caso di lavori minori da realizzarsi nei comuni classificati a bassa sismicità, si prevede che i lavori minori possano iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

Si prevede, infine, analogamente al caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente, anche in caso di inzio di lavori, in zona sismica 3, dopo la presentazione della denuncia dei lavori, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione o deposito sismico.

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Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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