Genio Civile

Sul BURC n. 29 del 9 Maggio 2016 è stata pubblicata la Legge Regionale 9 maggio 2016, n. 10 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9".

Si riporta di seguito il testo.

Legge regionale 9 maggio 2016, n. 10.

"Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9".

 

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) all'articolo 2:

  1. al comma 1, le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
  2. al comma 5 le parole "al settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle seguenti "all'Ufficio";
  3. i commi 6 e 7 sono abrogati;
  4. al comma 10, le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla seguente "Ufficio";
  5. al comma 11 le parole "dei Settori provinciali" sono sostituite dalle seguenti "degli Uffici";

b) all'articolo 3:

  1. al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le tipologie di varianti non sostanziali sono individuate con regolamento della Giunta regionale.";
  2. al comma 5 lettera a) le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono sostituite dalla seguente "competente" e dopo la parola "costruttore" sono aggiunte le seguenti: ", in uno al provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4";

c) all'articolo 4:

  1. al comma 3 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 1 e 3 bis", le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla seguente "Ufficio" e dopo la parola "minori" sono aggiunte le seguenti "sottoposti ad autorizzazione sismica";
  2. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    "3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.";

d) all'articolo 5:

  1. al comma 2 le parole "Provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma" sono soppresse;
  2. al comma 4 le parole "Il Settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficio";
  3. al comma 5 le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle seguenti "all'Ufficio";

e) all'articolo 6:

  1. al comma 3, le parole "dal secondo comma" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2 e 5 ter" e dopo la parola "giudiziaria" sono aggiunte le seguenti "nei casi di cui al comma 2";
  2. dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
    "5 ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal d.p.r. 380/2001 e dalla legge 64/1974.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Attachments:
URLDescriptionFile size
Access this URL (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=94263&ATTACH_ID=137502)Legge regionale 9 maggio 2016, n. 10Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9104 kB