Antincendio boschivo

In data 29.06.2020, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 123 del 24.06.2020 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi - Anno 2020"

In particolare dispone:

[...]

  1. DI RENDERE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania dal 01 luglio al 30 settembre 2020, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
  2. DI RAMMENTARE che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania E' sempre espressamente vietato:
    • accendere fuochi di ogni genere;
    • far brillare mine o usare esplosivi;
    • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
    • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
    • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
    • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
    • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
  3. DI RICHIAMARE, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale":
    E' vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.
    2. E' vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.
    3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre E' vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.
    4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.
    5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco E' consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. E' fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.
    6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.
    7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), E' permesso quando la distanza dai boschi E' superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. E' fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.
    8. Nei castagneti da frutto E' consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento E' consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi E' bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
    9. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.
    10. E' consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, E' attivato da chi E' preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.
    11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), E' utilizzato nei seguenti ambiti:
    g) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;
    h) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
    i) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;
    j) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;
    k) formazione del personale addetto alle attività antincendio;
    l) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.
    12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.
    12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.
    13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.
    14. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.
    14.bis I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
    15. E' fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.
    16. E' vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, E' vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.
    17. E' demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
    18. Il Sindaco, quando ne ricorrano le necessità, può vietare manifestazioni anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.
    19. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, E' tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.
    20. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.
    21. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conduttore e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.
  4. DI RICHIAMARE, inoltre, l'attenzione, per tutto il periodo di vigenza della dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
    a) dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente;
    b) dei proprietari o detentori delle aree boscate, dei proprietari frontisti e dei proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi affinché provvedano a tutti gli adempimenti posti a loro carico dalla normativa vigente, così come anche richiamati al punto precedente;
    c) delle competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale affinché attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le linee ferroviarie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;
    d) dei competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le arterie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;
    e) dei Comandi Militari affinché adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
    f) dei concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, affinché mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
    g) sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
  5. DI RAMMENTARE, altresì, l'obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile;
  6. DI INVITARE le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di:
    emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, anche seguendo quanto proposto dal Tavolo Tecnico Interistituzionale presso il Dipartimento delle Protezione Civile Nazionale con lo "Schema di ordinanza comunale tipo" per le attività di prevenzione antincendio boschivo, riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi imposti dal richiamato art. 75 del reg. reg.le n. 3/2017 e dal presente decreto, con specifica previsione che le trasgressioni saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 178 bis del reg. reg. n. 3/2017;
    comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania;
    dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al presente decreto e alle ordinanze e provvedimenti adottati al fine di sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando di conseguenza la resilienza dei territori interessati;
  7. DI FAR PRESENTE che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.
  8. DI INVITARE l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane, i Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, l'ANCI Campania e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente provvedimento.
[...]

 

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