Sul BURC n. 43 del 21 Giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018 ad oggetto "Legge n.77 del 24/06/09 - Ordinanze n.171/14 e n.293/15. Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico"
AGGIORNAMENTI:
Pubblicata la "scheda informativa per l'implementazione dei progetti sulla piattaforma i.TER Campania" con la relativa Giuda e Tabella progetto
Pubblicate le FAQ aggiornate al 05/07/2018 - Aggiornamento FAQ al 12/07/2018 - Aggiornamento FAQ al 01/08/2018 - Aggiornamento FAQ al 02/08/2018
Quesito 1:Con riferimento al paragrafo 9.8 - tabella H, si chiede di conoscere se è obbligatorio il cofinanziamento da parte dell'Ente.
No, non è obbligatorio ma è rilevante solo ai fini del punteggio. Resta inteso che i contributi di cui al presente bando sono destinati esclusivamente ad interventi strutturali nonché alle finiture e impianti a questi strettamente connessi. Si evidenza, infine, che gli Enti attuatori sono tenuti alla copertura finanziaria, con propri fondi di bilancio, della eventuali somme eccedenti il contributo massimo ammissibile, necessarie per restituire in ogni caso un'opera agibile, funzionale e fruibile.
Quesito 2: Sono ammesse verifiche di tipo speditivo o con metodi semplificati?
No. Le verifiche devono essere condotte con metodi di analisi conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni. A tal proposito si precisa che è possibile fare riferimento a metodologie semplificate unicamente nel caso di edifici in aggregato, secondo quanto riportato al paragrafo 8.7.1 delle NTC.
Quesito 3: Nel caso di demolizione-ricostruzione è necessaria la verifica sismica?
Si, è sempre necessaria una verifica della sicurezza effettuata ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Quesito 4: E' possibile presentare istanza per un immobile per il quale è stata fatta già richiesta di contributo per le medesime finalità a valere su altri fondi?
Si, fermo restando la formale rinuncia al contributo di cui al presente bando nel caso in cui l'ente risulti assegnatario del contributo a valere su altro fondo.
Quesito 5: Quale punteggio viene attribuito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione?
Sebbene non espressamente indicato al paragrafo 9.8 - tab.H, atteso che tale tipologia di intervento restituisce un opera "adeguata sismicamente", il punteggio attribuito è il medesimo previsto per l'intervento di adeguamento sismico (10 punti).
Quesito 6: Un Comune che ha partecipato al precedente bando (approvato con D.D. n.1280 del 27/10/2016) può partecipare al nuovo bando?
Si. Si precisa inoltre che la partecipazione al precedente bando non è rilevante ai fini del numero massimo delle istanze presentabili di cui al paragrafo 4.1 del nuovo bando.
Quesito 7: E' possibile finanziare una caserma dei carabinieri?
Una caserma dei carabinieri rientra tra gli edifici strategici di competenza statale individuati nell'Elenco A dell'allegato 1 al D.P.C.M. 21 ottobre 2003 n.3685 (G.U. n.252 del 29/10/2003) è può essere destinataria dei contributi solo se l'immobile risulta di proprietà di uno dei soggetti di cui al paragrafo 4 del bando (Comuni, Città Metropolitana di Napoli, A.S.L.), beneficiari e soggetti attuatori dell'intervento. Si precisa che, con riferimento alla tab. E - paragrafo 9.5 del bando, il punteggio attribuito sarà quello previsto per "Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza" (15 punti);
Quesito 8: In riferimento al contributo di cui all'oggetto, il Comune è proprietario di un edificio adibito in parte a Scuola Materna ed in parte a sede del Servizio di Protezione Civile. L'Ente è in possesso di una verifica sismica dell'intero edificio (Scuola e Protezione Civile) e vorrebbe partecipare al bando solo per la parte adibita a Protezione Civile che risulta essere un aggregato (strutturalmente dipendente) dell'intero edificio.
In linea generale vale segue. Nel caso si intenda eseguire un intervento solo su una parte dell'Unità Strutturale (U.S.), così come definita al paragrafo 8.7.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, l'intervento possibile ai fini del presente bando, risulta essere quello di cui al punto 1 del paragrafo 6, ossia "Interventi di rafforzamento locale, per i quali è strettamente necessario rispettare le condizioni di applicabilità di cui all'allegato 5 dell'Ordinanza. Si ricorda che rientrano nella fattispecie definita come "riparazione o interventi locali" gli interventi finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali, così come riportato nell'art. 9, comma 1 dell'Ordinanza";
Resta inteso che il volume da considerare ai fini del calcolo del contributo risulta solo quello della porzione adibita a Protezione Civile.
Nel caso si intende intervenire su una Unità Strutturale inserita all'interno di un aggregato edilizio sono ammissibili anche interventi di miglioramento sismico e, in tal caso, per la valutazione dell'indice di rischio pre e post derivante dall'analisi globale, occorrerà procedere secondo quanto stabilito al citato paragrafo 8.7.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, quindi anche con metodologie semplificate.
Quesito 9: La scheda informativa per l'implementazione dei progetti sulla piattaforma iter Campania va compilata e allegata all'istanza di partecipazione o va caricata su uno specifico portale?
La scheda per l'implementazione del progetto sulla piattaforma iter Campania (scaricabile dal sito http://lavoripubblici.regione.campania.it nella sezione "Rischio sismico" del menu tematico) deve essere trasmessa in allegato all'istanza di partecipazione all'indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consegnata su supporto informatico entro i termini stabiliti nel bando, preferibilmente in formato .xls o .ods.
Quesito 10: Si chiedono chiarimenti in merito al cofinaziamento da parte dell'ente proprietario ed alla relativa premialità.
Il cofinanziamento è inteso come differenza tra il costo totale dell'opera, così come esposto nel quadro economico, e il costo del contributo richiesto.
Il costo totale dell'opera comprende tutte le lavorazioni per restituire un'opera agibile, fruibile e funzionale mentre il contributo richiesto (che è calcolato prendendo in considerazione opere e impianti strettamente connessi alle opere strutturali) deve risultare inferiore o al limite uguale al costo convenzionale concedibile (dipendente dal costo convenzionale della tipologia di intervento scelto e dall'esito della verifica sismica) e comunque non superiore ad Euro 1.000.000,00 oltre iva.
In caso di cofinanziamento del 10% e più, spetta sempre il beneficio della premialità di cui al punto punto 9.8 del bando sia se si tratta di spese ammissibili (opere strutturali e finiture strettamente connesse) che di spese non ammissibili (finiture, impianti o altro non strettamente connessi). Ovviamente le spese non ammissibili sono sempre a carico dell'ente proprietario.
In altre parole, il progetto potrebbe prevedere anche spese non ammissibili (opere e/o impianti e/o altro non strettamente connessi alle opere strutturali); tali opere vanno indicate -unitamente alle eventuali opere ammissibili ma eccedenti il limite del contributo massimo concedibile- nella quota di cofinanziamento che potrà risultare superiore o inferiore al 10% e quindi beneficiare o meno della premialità. Resta inteso che in caso di demolizione e ricostruzione, tutte le finiture e impianti sono strettamente connessi all'intervento.