Le pratiche inviate via Pec all’Ufficio del Genio Civile di Napoli, firmate dal professionista in modalità P7M, con il relativo provvedimento di “Attestazione deposito” rilasciato dal citato Ufficio, vanno inoltrate al direttore dei lavori e rese accessibili per eventuali controlli in cantiere, così come prescritto dalle vigenti normative.
La copia cartacea custodita in cantiere dovrà, inoltre, essere datata e firmata dal Direttore lavori e dal costruttore.
La copia informatica, fedele a quella archiviata dall’Ufficio del Genio civile, dovrà essere conservata ed essere resa disponibile per eventuali esigenze ispettive o di controllo.
Ogni provvedimento licenziato dall’ufficio verrà dunque corredato dalla seguente dicitura:
“Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori. Si precisa che si intendono allegati e, pertanto, parte integrante del presente provvedimento, gli atti firmati digitalmente ed inviati, dalla S.V. in indirizzo o proprio delegato, in uno alla denuncia dei lavori e/o relativa integrazione ultima ed in possesso di questo Ufficio, da custodire ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n° 9/83 nonché dell’art. 9 del Regolamento regionale n° 4/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Si rammenta che - sia l’art. 3, comma 5, lettera a) della L. R. n° 9/83 che l’art. 9 del Regolamento regionale n° 4/2010 - fanno riferimento alla tenuta degli atti depositati stabilendo che il direttore dei lavori è, altresì, responsabile della conservazione, in cantiere, dal giorno dell' inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati per la Denuncia dei lavori”.