Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo.
Con protezione civile s’intendono, dunque, tanto le strutture quanto le attività messe in campo per tutelare la vita, l’integrità e i beni delle persone, l’ambiente e il territorio dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi mediante azioni di previsione, prevenzione, gestione dell’emergenza e superamento dell’emergenza.
La complessa legislazione, in costante evoluzione, organizza il sistema di protezione civile come "Servizio Nazionale della Protezione Civile", non centralizzato bensì diffuso con una struttura organizzativa plurilivello: il sistema è imperniato sul principio costituzionale di sussidiarietà (Costituzione Italiana, art. 118) che dal primo livello, il Sindaco, va al livello provinciale o regionale fino a quello nazionale.
Istituito con la legge n. 225 del 1992 e oggi regolamentato secondo il nuovo Codice della protezione civile - D.Lgs.n.1 del 2 gennaio 2018
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