Antincendio boschivo

COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 126 del 28 maggio 2021

 

Come noto, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2021.

In vista della stagione estiva 2021, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. delle considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e in particolare dall’andamento della campagna antincendio boschivo 2020 che ha visto la concomitante presenza di fenomeni incendiari e la gestione dell’emergenza COVID-19.

L’andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2020 è stato per gran parte del periodo in linea con quanto accaduto nel 2019, fatta eccezione per una recrudescenza del fenomeno che si è avuta nella coda della campagna. Nonostante questa persistenza, l’intensità e la localizzazione degli eventi ha impegnato il sistema antincendio boschivo in tutte le sue componenti sia regionali che nazionali, senza, tuttavia, metterne in crisi la capacità di risposta operativa.

È opportuno evidenziare che quanto riscontrato a fine campagna è il risultato delle condizioni ambientali che si sono verificate nel 2020, e della capacità del sistema di attenzionare adeguatamente la materia e porre in essere le azioni necessarie a mitigare gli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia e a garantire un’adeguata risposta agli eventi, anche in condizioni del tutto nuove e non prevedibili come la concomitante gestione dell’emergenza COVID-19 che ha inevitabilmente richiesto un maggiore impegno alle diverse componenti del sistema.

Anche l’organizzazione e, plausibilmente, lo svolgimento della campagna 2021 saranno condizionati dalla concomitante presenza dell’emergenza sanitaria. Confido nella capacità del sistema di adattare le proprie capacità a questa situazione che continua a impegnare oltremodo il nostro Paese in tutte le sue componenti, statali e locali, con forti impatti sui diversi aspetti economici, politici, sociali e culturali. Come dimostrato dagli eventi incendiari dello scorso anno, gli incendi boschivi continueranno a caratterizzare il nostro paese indipendentemente dalla concomitante emergenza pandemica. È pertanto opportuno predisporre per tempo tutte le azioni necessarie così da non vanificare gli sforzi fatti dal sistema antincendio boschivo del nostro Paese negli ultimi anni.

La presente comunicazione riporta un’analisi del fenomeno degli incendi boschivi in Italia negli ultimi anni e, in allegato, le raccomandazioni tecniche, quale parte integrante, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti, per la prossima stagione estiva. Tali indicazioni sono rivolte a tutte le Amministrazioni che a vario titolo partecipano alle attività di contrasto agli incendi boschivi ed in particolare alle Amministrazioni regionali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pienamente responsabili della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, che continueranno a curare l’adeguamento dei propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

è pertanto necessario che le diverse Amministrazioni statali ed i relativi Corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni territoriali affinché supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i propri ambiti di competenza, quelle Regionali e Provinciali nell’approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.

Come è noto, gli incendi boschivi, di interfaccia e i rischi conseguenti, sono legati all’andamento delle condizioni climatiche e meteorologiche. L’analisi della campagna 2020 ha evidenziato come la stagione sia stata in media con quanto atteso, con una recrudescenza nella coda del periodo estivo. Tutto il periodo è stato caratterizzato da condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi e d’interfaccia in gran parte del territorio, ma che raramente hanno fatto registrare valori estremi. La condizione climatica si è tradotta in un alto numero di incendi che hanno prodotto situazioni di “stress” locali per i sistemi di risposta, dovute più alla concomitanza degli eventi che alla loro severità.

Appare opportuno fare considerazioni sul fenomeno degli incendi come manifestazione di cambiamenti climatici e ambientali in atto su scala globale. Anche analizzando quanto accaduto in Europa lo scorso anno (2020), si nota come gli incendi abbiamo interessato diversi Paesi prima non colpiti dal fenomeno, in particolare nei mesi invernali e primaverili. Il verificarsi di eventi “anomali” o “estremi” si registra in tutti i continenti; basti pensare agli incendi che hanno interessato l’Australia e l’America nel 2020, che hanno messo in evidenza le possibili conseguenze di eventi incendiari di grosse dimensioni con impatti rilevanti sulla flora e la fauna oltre che sull’ambiente antropizzato. è opportuno trarre insegnamento da quanto accade nel resto del mondo e considerare questi accadimenti come manifestazione dei cambiamenti climatici e ambientali in atto, ai quali adeguare i sistemi di risposta e gli scenari di riferimento, calibrando le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, con un approccio sinergico e multisettoriale che permetta di valutare scenari di rischio fino ad ora non considerati nel nostro Paese.

Il Dipartimento della protezione civile, nell’ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, continuerà a curare l’organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario solitamente organizzati prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo estiva per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema antincendio boschivo nel suo complesso e, subito dopo, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna estiva, con l’auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il sistema anche in occasione degli eventi a venire.

Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile proseguirà le attività di coordinamento del Tavolo Tecnico interistituzionale nel settore antincendio boschivo che a partire dalla sua istituzione a seguito degli eventi del 2017 rappresenta un approccio di sistema basato sulla condivisione di informazioni ed esperienze e sulla standardizzazione di formazione e procedure. In questo processo che ha come obiettivo il miglioramento della capacità ed efficacia operativa, è necessario che le Regioni e le Province autonome continuino a favorire le azioni di sinergia tra i vari soggetti coinvolti, anche implementando le proposte del Tavolo tecnico interistituzionale che, se opportunamente attuate, favoriranno l’omogeneizzazione del sistema, dal livello locale a quello nazionale.

Ciò premesso, è il caso di ricordare che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono pienamente titolari della competenza antincendio boschivo ai sensi della legge n. 353/2000, e che, tenendo conto della situazione emergenziale COVID-19 in corso e delle attività fino ad ora messe in campo, è auspicabile che si attivino tempestivamente nell’organizzare, anche per il corrente anno 2021, i propri sistemi antincendio boschivo in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell’ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire adeguati livelli di risposta a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in generale. Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di Polizia, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l’efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

In particolare, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2021, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto in allegato.

Il Dipartimento della protezione civile continuerà a garantire la previsione delle condizioni di suscettività all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino nazionale di previsione del pericolo incendi.

Il Dipartimento della protezione civile continuerà inoltre ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale Operative Unificate Permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali e provinciali, nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza.

In considerazione del particolare rischio pandemico derivante da COVID-19, e per consentire la massima tutela del personale volontario impiegato a supporto delle competenti strutture operative nelle attività di spegnimento a terra svolte nell’ambito della lotta agli incendi boschivi e coordinate dalle sale operative regionali, o comunque secondo quanto disposto dai piani operativi regionali, il Dipartimento della protezione civile continuerà a garantire la copertura assicurativa integrativa, attivata in concomitanza con la dichiarazione dello stato di emergenza per le forze di volontariato impegnate nelle attività ad esso legate, anche per i volontari delle organizzazioni di volontariato, iscritte all’elenco nazionale di cui al comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 1/2018, che saranno coinvolti nelle operazioni di lotta attiva. Da detta copertura saranno pertanto escluse tutte le attività di monitoraggio, prevenzione e quelle non riconducibili alla tipologia di eventi sopra citati.

In ultimo, preme ricordare l’importanza che a tutti gli operatori antincendio, siano essi personale impiegato a terra che operante in volo, siano garantite le migliori condizioni di sicurezza che dovranno essere assicurate attraverso la formazione e l’ausilio di adeguati dispositivi di protezione individuale e adeguati strumenti di lavoro, così come stabilito dalla disciplina ordinaria e straordinaria emanata a seguito dell’emergenza COVID-19, e attraverso lo scambio di informazioni fra i vari soggetti che operano sul territorio.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MARIO DRAGHI

 

Alla Dott.ssa Luciana Lamorgese - Ministro dell'Interno

All’On. Lorenzo Guerini - Ministro della Difesa

Al Sen. Stefano Patuanelli - Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Al Prof. Roberto Cingolani - Ministro della Transizione Ecologica

Al Prof. Enrico Giovannini - Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

All’On. Dario Franceschini - Ministro della cultura

All’On. Mariastella Gelmini - Ministro per gli Affari regionali e Autonomie

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

e, p.c. Al Presidente dell’Unione delle Province Italiane

Al Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

 

Allegato
Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2021. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

  1. Attività di previsione e prevenzione:
    • tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività AIB, ma anche con quelle di protezione civile;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonchè quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento»;
    • tutti i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle società che gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione del bosco, cosi come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico;
    • le amministrazioni comunali vorranno mettere in atto le necessarie azioni di prevenzione di loro competenza, tra cui si ricorda l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. l0 della legge n. 353/2000 e l'emissione di specifiche ordinanze di settore anche seguendo quanto proposto dal già citato Tavolo tecnico interistituzionale con lo schema di ordinanza comunale «tipo» per attività di prevenzione antincendio boschivo;
    • l'Arma dei Carabinieri provveda alla rilevazione dei dati sugli incendi boschivi oltre che per le ordinarie finalità tecnico-amministrative e di polizia giudiziaria, anche per supportare i comuni e le regioni/province autonome, qualora richiesto, nell'iscrizione al catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome, anche in raccordo con l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per quanto di rispettiva competenza, prevedano specifiche azioni di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività di prevenzione;
    • le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività antincendio boschivo;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio dei territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
  2. Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto piano regionale ed i piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero della transizione ecologica, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata;
    • le prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette società di gestione ed i vari enti interessati.
  3. Attività di pianificazione di protezione civile:
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome, le prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allenamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.
  4. Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree;
    • le amministrazioni regionali per responsabilità ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino, altresì, l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo si ricorda il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020;
    • le amministrazioni regionali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
    • tutti gli enti in indirizzo forniscano, se richiesto e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione degli operatori antincendio boschivo, cosi da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa unificata permanente (SOUP), prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    • tutte le componenti e strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle SOUP, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le SOUP, di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu' necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l'impiego rendendolo più tempestivo ed efficace;
    • le amministrazioni regionali valutino la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome per il tramite delle SOUP provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
    • le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi;
    • le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;
    • il Ministero della difesa valuti l'opportunità di mantenere gli aeroporti dell'Aeronautica militare in stato di allerta per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato;
    • il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le società concessionarie delle autostrade e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumità degli utenti.

 

Contenuto pubblicato anche sul sito del Dipartimento della Protezione Civile

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/attivita-antincendio-boschivo-la-stagione-estiva-2021-individuazione-dei-tempi-di-svolgimento-e-raccomandazioni-un-piu-efficace-contrasto-agli-incendi-0

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Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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