OCDPC 872-2022

https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/le-attivita-del-servizio-nazionale

 

Per uniformare la risposta all’emergenza sul territorio nazionale, il Dipartimento ha predisposto le Prime indicazioni operative per la pianificazione, la gestione dell’accoglienza e l’assistenza della popolazione in fuga dall'ucraina in arrivo nel nostro Paese. Il documento, sulla base di un modello ispirato al principio di sussidiarietà, stabilisce che a livello regionale venga istituita una struttura di coordinamento che veda il concorso delle Amministrazioni locali e statali ed operi in raccordo con i soggetti del Terzo settore, del privato sociale e con i rappresentanti locali della comunità ucraina, se presenti.

 

Le indicazioni operative descrivono anche le principali articolazioni del Piano di accoglienza e assistenza nazionale definendo, in particolare, le modalità di accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano nel nostro Paese, privi di autonoma sistemazione. In prima battuta sono le Prefetture-UTG, competenti per territorio, che verificano la possibilità di accesso alla rete ordinaria di accoglienza potenziata nel corso dell’emergenza: CAS-Centri di accoglienza Straordinaria e SAI-Sistema di accoglienza e integrazione. 
Nel caso in cui non vi sia disponibilità presso CAS e SAI, i coordinamenti regionali verificano la disponibilità di altre strutture ricettive, preventivamente individuate e riconosciute come idonee. Si tratta di alloggi temporanei che potranno ospitare i cittadini ucraini per il tempo necessario al trasferimento nella rete di accoglienza. 
Laddove non ci fosse disponibilità di accoglienza presso le strutture regionali, il concorso nazionale è fornito dalla DiComaC, istituita presso il Dipartimento, che opera in costante raccordo con tutte le strutture regionali di coordinamento e le Amministrazioni centrali dello Stato.
Il monitoraggio delle strutture ricettive idonee a ospitare i minori non accompagnati in arrivo dall’Ucraina è garantito dal Piano per minori stranieri non accompagnati, a cui provvede il Commissario delegato nominato per assicurare il coordinamento di misure e procedure per una gestione omogena sul territorio nazionale.

 

 

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4. PIANO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA NAZIONALE

Il piano di accoglienza ed assistenza nazionale si articola come segue:

  1. I modelli regionali di accoglienza e assistenza;
  2. Il concorso nazionale
  3. Il Piano per minori stranieri non accompagnati;


4.1 I modelli regionali di accoglienza e assistenza

Il modello regionale di accoglienza e assistenza contiene l’indicazione di tutte le misure organizzative ed operative necessarie, atte a consentire la pronta assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini in arrivo nel nostro Paese, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione o che rappresentino la necessità di una qualunque forma di assistenza. Il modello, altresì, prevede la definizione di un chiaro flusso di comunicazioni tra i diversi attori coinvolti, che consenta la pronta attivazione delle misure necessarie.

Tali misure organizzative ed operative, nonché il flusso di comunicazioni tra i diversi attori interessati, devono poter garantire che il soggetto che apprende dell’arrivo o della presenza sul territorio di profughi ucraini, che non abbiano già una propria autonoma sistemazione, lo comunichi tempestivamente alla Prefettura-UTG competente per territorio, che provvede, a sua volta, a verificare, innanzitutto, la possibilità di accoglienza presso i tradizionali sistemi di accoglienza a sua disposizione (Centri di accoglienza Straordinaria - C.A.S. e Sistema di accoglienza e integrazione - S.A.I.).

A tale proposito, come noto, il complesso quadro normativo nazionale in materia di accoglienza, che attua quanto disposto a livello europeo, individua nelle Prefetture-UTG, gli enti competenti sul territorio, le quali dispongono della tradizionale rete di accoglienza composta, principalmente, dal Sistema Accoglienza Integrazione (S.A.I.) che è costituito dalla rete dei Comuni che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e dai Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.), strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ex art. 11 D. Lgs. n. 142/2015).

Vista l’eccezionalità dell’emergenza in atto, attraverso l’art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, viene stabilito:

  • il rafforzamento della rete nazionale di accoglienza CAS/SAI e l’estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell’area (commi 3 e 4);
  • l’accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Qualora vi sia disponibilità in strutture afferenti alla rete CAS/SAI, la Prefettura-UTG informa il Comune interessato e provvede, altresì, ad informare l’Azienda sanitaria locale, al fine di garantire l’espletamento dei servizi sanitari che si rendono necessari, inclusi quelli volti alla prevenzione della diffusione del COVID-19, dandone, altresì, comunicazione alla Struttura regionale di coordinamento. Per coloro i quali risultassero positivi al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura della Regione/Provincia autonoma, d’intesa con la Prefettura-UTG di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

Nel caso in cui non vi sia capienza nella rete di accoglienza CAS/SAI, la Prefettura-UTG comunica alla Struttura di coordinamento regionale la necessità di verificare la disponibilità nelle strutture di assistenza temporanea della rete regionale sussidiaria di accoglienza e assistenza anche attraverso l’eventuale interessamento del Terzo settore. La struttura di coordinamento regionale, dunque, verifica la disponibilità delle strutture ricettive temporanee, di cui all’art 2, comma 1 lett. b) dell’OCDPC 872, e che possono comprendere preferibilmente strutture ricettive di vario genere, inclusi gli alberghi, ma anche strutture collettive, quali palazzetti o similari, da allestire all’occorrenza ed utilizzare, in via secondaria, qualora non vi fosse alcuna disponibilità o in caso di un massivo afflusso di profughi. Le strutture ricettive temporanee vengono utilizzate per ospitare i profughi per il tempo necessario ad essere trasferiti in una delle strutture precedentemente citate, non appena disponibili.

Qualora non fosse possibile la sistemazione, ancorché temporanea, neanche nella rete regionale sussidiaria, la Regione provvede a comunicare la mancanza di disponibilità all’accoglienza sul proprio territorio alla Struttura di coordinamento nazionale al fine di individuare una soluzione alternativa, anche temporanea. La Di.Coma.C. verifica eventuali disponibilità presso le altre regioni, a partire da quelle limitrofe a quella interessata, ovvero predispone per il trasferimento presso le strutture ricettive nazionali temporanee di cui al paragrafo 4.2.


Al fine di un efficace coordinamento dei modelli di accoglienza regionali, le Regioni e Province autonome, nell’ambito della Struttura regionale di coordinamento, aggiornano costantemente le disponibilità di strutture finalizzate all’accoglienza sussidiaria e di posti nell’ambito della rete CAS/SAI, e i relativi dati sono trasmessi alla Di.Coma.C., affinché quest’ultima possa mantenere un costante monitoraggio delle suddette disponibilità.

In aggiunta alle strutture ricettive temporanee, la Regione valuta, sulla base dell’intensificarsi dei flussi sul proprio territorio di profughi, la necessità di stabilire un percorso di prima assistenza che deve anzitutto garantire l’individuazione di una o più aree di transito e prima accoglienza, dove indirizzare il primo ingresso e/o di snodo interno al territorio. In corrispondenza di tali aree occorre organizzare dei presidi, operativi in modalità H24, anche attraverso il supporto del volontariato organizzato di protezione civile nell’ambito delle attività riportate nel capitolo 5. Tali presidi, che possono essere localizzati in corrispondenza di stazioni ferroviarie, portuali, aeroportuali o di autobus di linea, sulla base dell’analisi dei flussi che viene fatta all’interno di ogni singola regione, rappresentano un punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo, al fine dell’espletamento dei primi adempimenti socio-sanitari ed amministrativi, quali il test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, nonché l’identificazione ed eventualmente, l’approntamento della logistica per il trasporto di persone, anche mediante mezzi speciali.

In tali presidi è necessario tenere in conto la possibile presenza di persone “vulnerabili”, “minori stranieri non accompagnati” (di seguito indicati con MSNA) e minori.

Per coloro i quali risultassero positivi al tampone/test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, sarà cura della Regione/Province autonome, d’intesa con la Prefettura-UTG di riferimento, la sistemazione nelle apposite strutture ricettive (es. COVID Hotel) per il tempo necessario previsto dalla vigente normativa.

Le aree di transito e prima accoglienza vengono individuate dalle Regioni in corrispondenza di luoghi strategici per il collegamento interno sul proprio territorio al fine di facilitare un regolare e scorrevole flusso anche per coloro i quali, a seguito dell’ingresso all’interno di una Regione devono proseguire il viaggio su altro vettore (traghetto, nave, treno, aereo). Ciò anche allo scopo di poter effettuare il test antigenico h24 al fine di poter utilizzare i mezzi di trasporto, così come previsto dal
comma 2, art. 2 dell’OCDPC 873/2022.

Per quanto riguarda i collegamenti via mare, ogni Regione individua i porti strategici di principale traffico, quali – per esempio – i porti di snodo principali attraverso i quali vi sono collegamenti con le isole maggiori. Le Regioni predispongono altresì una prima assistenza anche nei propri porti di sbarco fino al luogo di destinazione.

Per quanto riguarda i collegamenti interni, rispetto ai collegamenti ferroviari, ogni Struttura di coordinamento regionale individua le stazioni strategiche di principale afflusso, anche al fine di orientare, per il tramite delle Prefetture-UTG, le attività delle strutture operative dello Stato per l’indirizzamento verso le aree di transito e di prima accoglienza.

In un quadro di monitoraggio e gestione dei flussi su base nazionale le aree di transito e prima accoglienza assumono un ruolo di fondamentale importanza per canalizzare il flusso dei vettori già dall’ingresso alle frontiere terrestri, con particolare riferimento a colori i quali, sebbene non abbiano già individuato una propria autonoma sistemazione, hanno comunque una ben precisa destinazione in una delle Regioni italiane.

4.2 Concorso nazionale

Il Dipartimento della protezione civile assicura attraverso la Di.Coma.C. un costante e continuo raccordo operativo con le strutture regionali di coordinamento e le amministrazioni centrali dello Stato interessate.
Nell’ambito delle strutture ricettive, sia per la fase di prima assistenza sia per la fase di accoglienza, è in corso il censimento in merito alla disponibilità di risorse logistiche e ricettive afferenti non solo alle strutture operative nazionali ma anche al settore privato, al fine di comporre il quadro della disponibilità di strutture ricettive nazionali temporanee, che vengono rese fruibili, sempre secondo il criterio della modularità di impiego, dal Dipartimento della protezione civile su richiesta delle strutture regionali di coordinamento secondo la procedura descritta al precedente paragrafo 4.1.

In tale contesto, il Dipartimento della protezione civile valuta la possibilità di realizzare campi container, previsti dall’accordo quadro recentemente sottoscritto dal Dipartimento medesimo.

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria il Dipartimento della protezione civile ha attivato la Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS), di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 per la ricognizione delle risorse sanitarie necessarie al trasporto sanitario e al ricovero di diverse tipologie di pazienti, attraverso i Referenti Sanitari Regionali per le Emergenze di cui alla Direttiva sopra menzionata.

In tale contesto le Regioni/Province autonome, tramite i Referenti Sanitari Regionali, rappresentano al Dipartimento della protezione civile la necessità di eventuali risorse sanitarie aggiuntive per assicurare l’assistenza sanitaria alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Il Dipartimento della protezione civile attiva, sulla base di tali richieste, le risorse disponibili delle Regioni/Province autonome e/o delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

Inoltre, sull’importante tema dello scambio e condivisione dati, nell’ambito della Di.Coma.C. sono disponili due piattaforme, una mirata a rendere trasparenti l’offerta di risorse, non solo ricettive, con la domanda espressa dai diversi territori, l’altra, d’intesa con il Ministero dell’Interno per effettuare il monitoraggio dei flussi della popolazione ucraina accolta.

4.3 Piano Minori Stranieri non accompagnati

Come noto, attraverso l’OCDPC n. 876 emanata il 13 marzo 2022 si è proceduto alla nomina del Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, quale Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati allo scopo di garantire la maggiore attenzione possibile ad una categoria di soggetti particolarmente sensibili e vulnerabili, considerato il contesto emergenziale in atto, e favorire così una omogeneità di gestione sull’intero territorio nazionale delle problematiche connesse all’accoglienza ed all’assistenza di tale categoria. Il Commissario provvede alla redazione di un piano finalizzato a coordinare le attività svolte dai diversi soggetti interessati, in materia di accoglienza nel nostro Paese dei MSNA in arrivo dall’Ucraina, nonché a garantire il costante monitoraggio delle strutture ricettive, disponibili e idonee a poter ospitare i MSNA. Il piano deve altresì definire le procedure riguardanti l’attività di accoglienza sul nostro territorio dei MSNA, nonché quelle volte ad agevolare l’espletamento delle procedure necessarie previste dalla vigente normativa e garantire, altresì, il monitoraggio costante e aggiornamento della loro presenza sul nostro territorio. Il citato piano viene inviato alle strutture regionali di coordinamento che provvedono a darne la massima diffusione sul territorio.

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File Descrizione
Prime indicazioni operative per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’ucraina Prime indicazioni operative per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’ucraina

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

pillole

COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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