Antincendio boschivo

Sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 03.06.2022 è stato pubblicato il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti."

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-03&atto.codiceRedazionale=22A03296&elenco30giorni=true

 

 

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Come noto, l’art. 1, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2022.

In vista della stagione estiva 2022, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. “incendi di interfaccia”), nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. alcune considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni, e in particolare dall’andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2021 e del recente periodo di attenzione invernale.

L’inverno passato, con prolungati periodi di siccità associati a giornate particolarmente ventose, è stato, infatti, particolarmente favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. Tale scenario ha impegnato fortemente le risorse regionali, in termini di uomini e di mezzi, ripercuotendosi sull’impegno della componente statuale che ha visto quasi triplicarsi le richieste di concorso aereo della flotta antincendio boschivo di Stato nei primi mesi dell’anno rispetto ai due anni precedenti. Gli stessi dispositivi antincendio boschivi erano già stati messi a dura prova nella passata campagna estiva, caratterizzata da fenomeni incendiari che per estensione e intensità hanno richiesto misure straordinarie per essere fronteggiati.

L’andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2021 ha evidenziato come i sistemi di risposta degli incendi boschivi possano essere messi in crisi dalla persistenza delle condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi e come, al verificarsi di eventi di particolare rilevanza, si possano verificare situazioni difficili da contenere che coinvolgono sempre più spesso strutture e infrastrutture in aree boscate e rurali. Per la gestione di questi eventi, uno straordinario dispiegamento operativo di uomini e mezzi, aerei e terrestri, è stato mobilitato per intervenire sui numerosi incendi che hanno interessato il territorio italiano, in particolare in Calabria, Sardegna e Sicilia; incendi che hanno causato la perdita di vite umane, la morte e la dispersione di animali selvatici e di allevamento, e un’ingente perdita di ettari di vegetazione, incluse aree del patrimonio boschivo all’interno di parchi naturali nazionali e regionali.

Quanto registrato la scorsa estate ha evidenziato l’esigenza di un ulteriore rafforzamento dell’approccio integrato alla gestione del rischio da incendi boschivi, coinvolgendo ancor di più la componente statuale. Ciò è avvenuto prima con la dichiarazione dello Stato d’emergenza per la durata di sei mesi “in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021” del 26 agosto 2021 e la conseguente adozione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1 settembre 2021; successivamente, con l’emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, volto a rafforzare le capacità operative del Servizio nazionale della protezione civile e ad attivare innovativi strumenti di coordinamento e governance per una maggiore efficacia e integrazione delle misure ordinariamente previste, favorendo le sinergie tra i concorsi assicurati dalle Amministrazioni e dai Corpi dello Stato e le attività svolte dalle Regioni e Province autonome e dagli enti territoriali.

È opportuno evidenziare che quanto riscontrato durante la campagna estiva 2021 è il risultato di condizioni che – a seguito dei cambiamenti climatici e ambientali in atto e previsti – richiederanno già nel futuro a noi prossimo un adattamento del generale sistema antincendio boschivo per porre in essere le azioni necessarie a mitigare gli effetti degli incendi boschivi e di interfaccia, garantendo un’adeguata risposta agli eventi.

L’andamento della campagna estiva 2021, e la concomitante emergenza COVID-19, hanno evidenziato la sempre maggiore necessità che i sistemi siano adattabili alla continua evoluzione degli scenari emergenziali, obiettivo raggiungibile solo attraverso un aggiornamento continuo del personale e lo scambio costante di esperienze fra le diverse professionalità coinvolte.

La presente comunicazione riporta un’analisi del fenomeno degli incendi boschivi in Italia negli ultimi anni e, in allegato, le raccomandazioni tecniche, quali parti integranti per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, anche in zone di interfaccia urbano-rurale, e ai rischi conseguenti, per la prossima stagione estiva. Le indicazioni sono rivolte a tutte le Amministrazioni che a vario titolo partecipano alle attività di contrasto agli incendi boschivi ed in particolare alle Amministrazioni regionali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pienamente responsabili della materia antincendio boschivo ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, che continueranno a curare l’adeguamento dei propri sistemi di risposta agli incendi boschivi, nei tre ambiti della previsione, prevenzione e lotta attiva, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

è necessario, altresì, che le diverse Amministrazioni statali ed i relativi Corpi dello Stato sollecitino le loro diramazioni territoriali affinché supportino, qualora richiesto, ed ognuno per i propri ambiti di competenza, quelle regionali e provinciali nell’approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi.

Come è noto, gli incendi boschivi, di interfaccia, e i rischi conseguenti, seppur legati all’andamento delle condizioni climatiche e meteorologiche, sono innescati da cause che sono prettamente di natura antropica, volontarie o involontarie. La campagna estiva 2021 è stata caratterizzata da un’importante serie di eventi, anche di grandi dimensioni, dal forte impatto sull’ambiente naturale e sul tessuto economico e sociale. Abbiamo subito la perdita di migliaia di ettari di superfici dall’alto valore ambientale, e importanti danni economici al settore agro-pastorale nelle aree rurali, a luoghi adiacenti a quelle forestali. Nonostante gli sforzi profusi per contrastare l’avanzamento dei fronti di fiamma, non è stato possibile evitare ovunque la perdita di vite umane e animali, nonché i danni economici. Le giornate più critiche sono state caratterizzate da condizioni climatiche e vegetazionali particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi, con bassi livelli di umidità, alte temperature e venti che alimentavano le fiamme. In alcune situazioni, la carenza di cura e manutenzione del territorio ha ulteriormente contribuito al propagarsi delle fiamme. Quanto accaduto è stata ulteriore prova che eventi di tale magnitudine, che a causa dei cambiamenti climatici e ambientali in atto o previsti ci si attende possano diventare anche più frequenti, richiedono sforzi sinergici al Sistema antincendio boschivo per essere gestiti efficacemente, limitandone i danni.

In conseguenza degli accadimenti dell’estate 2021, nonché nell’ottica di adeguare il Sistema antincendio boschivo, nel suo complesso, a quelli che potrebbero essere gli scenari futuri del rischio connesso agli incendi boschivi e d’interfaccia, il Governo ha emanato il citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il quale si è intervenuti in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano rurale, e per la mitigazione dei rischi conseguenti, allo scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo e operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell’autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai princìpi ispiratori della legge quadro in materia – legge 21 novembre 2000, n. 353. L’approccio del decreto-legge è stato ulteriormente rafforzato con la legge di conversione dell’8 novembre 2021, n. 155.

Il Dipartimento della protezione civile, nell’ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, continuerà a curare l’organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario solitamente organizzati prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo estiva per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, subito dopo, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna estiva, con l’auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica delle proprie organizzazioni al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano di far trovare preparato il sistema anche in occasione degli eventi a venire.

Parallelamente, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi del Comitato tecnico ex. art. 1, c. 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, proseguirà le attività di monitoraggio e coordinamento nel settore antincendio boschivo. Il citato decreto ha permesso di rafforzare ed istituzionalizzare quell’approccio di sistema già perseguito attraverso il Tavolo Tecnico interistituzionale, istituito anni fa, con l’obiettivo del miglioramento della capacità ed efficacia operativa per il rafforzamento di tutti gli aspetti di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

Ciò premesso, nel rammentare che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono pienamente titolari della competenza antincendio boschivo, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, si ritiene auspicabile una loro attivazione tempestiva nell’organizzare, anche per il corrente anno 2022, i propri sistemi antincendio boschivo in termini di risorse umane e di mezzi terrestri e aerei, nell’ottica della maggior efficienza possibile, al fine di garantire gli adeguati livelli di risposta a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in generale.

Analogo auspicio è rivolto ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività dei dipendenti Corpi di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l’efficacia del sistema Paese nelle sue diverse componenti.

Va, inoltre, rimarcato l’importante ruolo che hanno i Sindaci a livello locale nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da attuarsi sul proprio territorio di competenza. A tal proposito i comuni ricadenti nelle aree interne del Paese, così come individuati nell’ambito della strategia governativa di sostegno a tali aree, potranno avvalersi di specifiche risorse per condurre azioni mirate di prevenzione antincendio boschivo.

In generale, per consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell’azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, mi preme inoltre ricordare le risorse economiche previste nell’ambito della legge di bilancio 2022 (l’articolo 1, comma 473 ha stanziato per tale finalità di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuna delle citate annualità destinati alle Regioni), da ripartire con apposito decreto di concerto con le Amministrazioni interessate ai fini dell’ adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024 di cui all’articolo 1, comma 4, del citato dl 120/2021, nonché le ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzate alla tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzate.

Nella contingenza del periodo, al fine, pertanto, di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2022, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto in allegato.

Il Dipartimento della protezione civile continuerà (i) a garantire la previsione delle condizioni di suscettività all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi; (ii) ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale Operative Unificate Permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali e provinciali; e (iii) a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza.

Auspicabilmente, la campagna estiva 2022 vedrà un ridotto impatto delle misure adottate nelle due passate campagne antincendio boschivo per il contenimento della diffusione pandemica da COVID-19. È comunque opportuno evidenziare la necessità di monitorare costantemente la situazione, anche per garantire sempre la massima tutela del personale volontario impiegato a supporto delle competenti strutture operative nelle attività di spegnimento a terra svolte nell’ambito della lotta agli incendi boschivi, e coordinate dalle sale operative regionali, o comunque secondo quanto disposto dai piani operativi regionali. Preme ricordare l’importanza di garantire a tutti gli operatori antincendio, siano essi personale impiegato a terra che operante in volo, le migliori condizioni di sicurezza che dovranno essere assicurate attraverso la formazione e l’ausilio di adeguati dispositivi di protezione individuale e adeguati strumenti di lavoro, così come stabilito dalla disciplina ordinaria e anche straordinaria emanata a seguito dell’emergenza COVID-19.

È doveroso richiamare l’attenzione sull’esigenza di un coordinamento di tutte le risorse disponibili affinché si possa tenere in adeguato conto l’impatto dell’impiego contemporaneo delle risorse, anche per gli aspetti legati alla gestione dell’emergenza umanitaria venutasi a creare con il conflitto in Ucraina in questi ultimi mesi, con particolare attenzione durante il periodo estivo al personale, a vario titolo impiegato nelle diverse attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale.

È opportuno rimarcare anche la necessità di pianificare in modo adeguato l’utilizzo delle risorse antincendio boschivo, tenendo conto dell’impatto che questa particolare contingenza potrà avere su di un eventuale impiego massiccio delle risorse disponibili, qualora si dovesse presentare una campagna estiva particolarmente impegnativa.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MARIO DRAGHI

 

 

Allegato - Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

a) Attività di previsione e prevenzione

  • Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della Protezione civile Nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 1, c. 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività AIB, ma anche con quelle di protezione civile.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome incentivino l’utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell’organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le Regioni e Province autonome il documento “Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento”.
  • I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l’altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico.
  • Le Amministrazioni regionali si adoperino per l’attuazione di misure sostitutive in caso di inadempienza dei comuni all’istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco in attuazione di quanto previsto all’art. 3, c. 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Le Amministrazioni comunali provvedano all’applicazione delle misure previste all’art. 10, c. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall’Arma dei Carabinieri così come previsto dall’art. 3, c. 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall’ art. 10, c. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle Regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell’art. 3, c. 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l’intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia Locale d’intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività Antincendio boschivo.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome stabiliscano, ai sensi dell’art. 7, c. 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi

  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3, c. 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di  interfaccia urbano-rurale così come definite al c. 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
  • Le Amministrazioni regionali e le Province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’ art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, così come disposto dell’art. 4, c. 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dall’art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome definiscano, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l’incolumità pubblica e privata.
  • Le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette Società di gestione ed i vari Enti interessati.

c) Attività di pianificazione di protezione civile

  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano e stimolino i Sindaci nella predisposizione e nell’aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell’elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all’innesco.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell’ambito delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell’emergenza

  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome adeguino i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.
  • Le Amministrazioni regionali per responsabilità, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei singoli accordi siglati, assicurino l’indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l’ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda il documento prodotto e condiviso dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
  • Le Amministrazioni regionali e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.
  • Tutte le Amministrazioni in indirizzo forniscano, se richiesto e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione degli operatori antincendio boschivo, così da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome assicurino, così come previsto dall’art. 7, c. 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, un adeguato assetto della propria Sala Operativa Unificata Permanente prevedendone un’operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  • Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle Sale Operative Unificate Permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all’operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la “Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)” del 12 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome garantiscano un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti, di cui all’art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell’impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l’impiego rendendolo più tempestivo ed efficace.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome valutino la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province autonome, per l’attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi”, emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l’efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l’impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, per il tramite delle Sale Operative Unificate Permanenti provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all’attività di contrasto a terra.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovano un’attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell’ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all’Ente preposto alla gestione del traffico aereo.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l’attività di segnalazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ai sensi dell’art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d’acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.
  • Le Amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l’eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.
  • Il Ministero della Difesa valuti l’opportunità di mantenere gli aeroporti dell’Aeronautica Militare eventualmente disponibili su richiesta da parte del COAU per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.
  • Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche di concerto con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.A., le società concessionarie delle Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull’incolumità degli utenti.

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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