Protezione Civile

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è stato pubblicato il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 luglio 2022 ad oggetto "Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile".

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-03&atto.codiceRedazionale=22A05585

 

 

 

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Decreta:

Art. 1. Criteri di riparto 1.

  1. Le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base dei seguenti criteri:
    • 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa;
    • 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell’anno precedente;
    • 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell’anno precedente;
    • 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all’art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, determinate dalle regioni con modalità omogenee;
    • 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2.
  2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il 31 gennaio per le annualità successive.
  3. Con successivo decreto annuale il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il piano generale di riparto e dispone l’assegnazione delle relative risorse sulla base delle risorse disponibili per l’annualità di riferimento a legislazione vigente.

 

Art. 2. Modalità di utilizzo

  1. Le risorse finanziarie sono utilizzate dalle regioni per la realizzazione di programmi connessi alle sottoelencate linee di intervento; gli interventi sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3:
    • per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze protezione civile in considerazione dell’intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
    • per concorrere agli interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti da eventi di tipo b) , come individuati dall’art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, ivi compresi i contributi per privati e imprese danneggiati verificatisi nell’anno precedente, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
    • una quota non inferiore al 30% per il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.
  2. I programmi di cui al comma 1, approvati dalle regioni interessate, sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall’adozione del Piano di riparto di cui all’art. 1, comma 2.

 

Art. 3. Modalità di trasferimento

  1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le risorse alle regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con le seguenti modalità:
    • acconto del 70% all’avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;
    • saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all’80% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.
  2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b) , devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le altre regioni secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

 

Art. 4. Premialità

  1. Il Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b) , determina l’ammontare delle assegnazioni per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni nei dodici mesi successivi alla data di trasferimento delle risorse in acconto, per la conseguente ripartizione, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di aver avviato interamente i programmi preventivati.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si provvede nelle annualità successive a quella di riferimento, con il decreto di cui all’art. 1, comma 3.

 

Art. 5. Monitoraggio

  1. Le regioni sono tenute a verificare l’effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di trasferimento delle risorse in acconto, sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure riportate nei rispettivi programmi di cui all’art. 2.
  2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure è istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, incaricato delle verifiche propedeutiche alle erogazioni del saldo di cui all’art. 3, comma 1, nonché alla gestione delle premialità di cui all’articolo. 4.
  3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalità operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o più decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

Art. 6. Adempimenti

  1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri DRAGHI

 

Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2287

 

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Si pubblica l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta a seguito della manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori nei soli casi previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le previsioni dettate dal Codice degli appalti, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui alla legge n. 120 del 2020, innovata dalla legge n. 108 del 2021, avviata dalla UOD 06 Genio Civile di Napoli.

Con la formazione di tale elenco questo Ente intende creare una base conoscitiva degli operatori economici presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza. Si precisa che con il presente avviso non viene attuata alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze dell'Ente. 

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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