Le risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, a fronteggiare i maggiori costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dall’aggiornamento dei prezzari regionali utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”.
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Art. 10 Procedura di preassegnazione. Modalita' di verifica e modalita' di revoca
1. Gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis:
a. le informazioni relative all'avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell'opera e importo gara (da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso);
b. il fabbisogno finanziario emergente dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 371 del citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 dell'articolo citato. Nel fabbisogno finanziario emergente e' compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;
c. il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1, le risorse indicate al comma 373 del menzionato art. 1, le quali derivano da:
i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento;
ii. disponibilita' di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. L'amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.
4. Ferme restando le priorita' di cui lettere da a) a e) del comma 375 dell'art. 1, gli interventi di cui al comma 1, relativi al primo semestre, per i quali non sia stata riscontrata, ai sensi del comma 3, la pubblicazione delle procedure di gara, possono accedere esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre.
5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni.
6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, i termini di cui al primo e secondo periodo sono fissati al 31 marzo 2024.
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