Commissario Delegato

Ocdpc n. 1.039 del 10 novembre 2023 - Ulteriori disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, in favore delle Regioni Campania, Lazio e Sicilia

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

VISTO l’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022: recante: “ Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”;

VISTO l’articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”;

CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall’ articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

CONSIDERATO che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  n. 1009 del 21 giugno 2023 recante: “ Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”, con cui sono stati ripartiti euro 87.000.000,00 ed accantonati euro 5.000.000,00 relativi all’annualità 2023;

VISTO, in particolare l’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 1009/2023, in cui è stabilito che, p er accedere alla quota residua non ripartita, nel limite massimo di euro 5.000.000,00 sull’autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l’anno 2023 di cui al citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni relativi agli anni 2019 e 2020 entro la data del 1° settembre 2023 ai fini del riparto con successiva ordinanza;

CONSIDERATO che le Regioni Campania, Lazio e Sicilia hanno comunicato i fabbisogni previsti dalla richiamata ordinanza n. 932/2022 in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 1009/2023 pari ad euro 1.973.459,43 mentre la Regione Abruzzo non ha, allo stato, ancora comunicato alcun fabbisogno;

RITENUTO di applicare, per uniformità, ai predetti fabbisogni la percentuale di riduzione al 75,50%, in analogia a quanto già effettuato con riferimento agli eventi di cui all’ordinanza n. 1009/2023, quale limite massimo autorizzato per ciascuna Amministrazione interessata, per un totale riconosciuto per l’anno 2023 pari ad euro 1.489.937,68, demandando a un successivo provvedimento da adottarsi nell’annualità 2024 il riparto del 25,5% residuo tenuto conto dei fabbisogni definitivi per gli eventi verificatisi nell'anno 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante: “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, che dispone, tra l’altro, l’operatività della contabilità speciale fino al 14 novembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania e le successive delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 5 agosto 2021, con le quali il citato stato di emergenza è stato prorogato per complessivi ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell’11 marzo 2020 recante: “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania ”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 889 del 20 aprile 2022 recante: “ Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima Regione”,  che dispone, tra l’altro, l’operatività della contabilità speciale fino al 12 febbraio 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021, recante: “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno ”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 989 del 2 maggio 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno” che dispone, tra l’altro, l’operatività della contabilità speciale fino all’8 febbraio 2025;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con la quale il citato stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell’8 settembre 2020 recante: “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio ”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022 recante: “ Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione”, che dispone, tra l’altro, l’operatività della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2023;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la successiva delibera del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2021 che ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863 del 24 febbraio 2022 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”, che dispone, tra l’altro, l’operatività della contabilità speciale fino al 21 novembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo e la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2020, n. 713 recante: “ Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo ”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972 del 1 marzo 2023 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo”, che dispone, tra l’altro, l’operatività della contabilità speciale fino 22 ottobre 2024;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere al riparto di quota parte della somma disponibile, pari ad euro 5.000.000,00, relativa all’annualità 2023, a valere sull’autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 di cui al citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 finalizzata al riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020 ;

 CONSIDERATO che verrà rimessa a ciascuna Regione la facoltà di disciplinare le modalità operative e i criteri di priorità nel riconoscimento dei contributi;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Riparto delle somme stanziate in favore delle Amministrazioni interessate)

  1. In attuazione di quanto previsto dal l’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione di quanto esposto in premessa, per i fabbisogni relativi agli eventi 2019 e 2020 trasmessi dalle Regioni Campania, Lazio e Sicilia, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009/2023, pari ad euro 1.973.459,43, è approvato, nel limite massimo autorizzato per ciascuna Amministrazione interessata, il riparto di euro 1.489.937,68 per l’anno 2023 di cui all’allegata tabella A.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità residue, pari a 5.000.000,00 di euro, dell’autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l’anno 2023 di cui al citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 così come integrata dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

ART. 2
 (Modalità di trasferimento delle risorse)

  1. Sulla base del riparto di cui all’articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attività economiche e produttive, individuati dagli Organismi istruttori o dai Soggetti individuati dalla Regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022.
  3.  I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi    emergenziali indicati in oggetto, ovvero, ove non presenti, i competenti uffici individuati dalle Regioni interessate, definiscono con propri provvedimenti i criteri di priorità e le modalità operative di riconoscimento del contributo, le comunicazioni con i beneficiari degli stessi, i termini per l’esecuzione degli interventi e le eventuali proroghe.

ART. 3
(Adempimenti)

  1.   I Soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all’articolo 11, lett. b), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012.
  2. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.

ART. 4
(Controlli in merito agli interventi finanziati)

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all’eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l’eventuale successiva decadenza del contributo.

ART. 5
(Trattamento dati personali)

  1. I Soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, provvedono, in attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27 aprile 2016, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al trattamento dei dati personali relativi alle procedure di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza.

ART. 6
(Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione)

  1. I Soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, provvedono all’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. I Soggetti di cui al comma 1 provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonché a rendicontare ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

 

TABELLA A                
                 
FABBISOGNI EVENTI 2019 e 2020 PERVENUTI entro 01 settembre 2023 (scadenza indicata ord. n. 1009)    
REGIONE OCDPC rif. Anno evento Tot. Privati Tot. Att. Prod Tot_Fabbisogni TOTALE RICONOSCIUTO 2023 PERCENTUALE RICONOSCIUTA 2023 (%) STANZIAMENTO 2023 UTILIZZATO
ABRUZZO 622 2019 nd nd nd nd 75,49877449%          1.489.937,68 €
CAMPANIA 622 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 €      
CAMPANIA 649 2019 25.967,40 € 403.253,05 € 429.220,45 € 324.056,18 €    
CAMPANIA 748 2020 3.482,75 € 93.601,74 € 97.084,49 € 73.297,60 €    
LAZIO 700 2019 844.595,72 € 333.466,57 € 1.178.062,29 € 889.422,59 €    
SICILIA 619 2019 32.410,00 € 98.303,08 € 130.713,08 € 98.686,77 €    
SICILIA 713 2019   138.379,12 € 138.379,12 € 104.474,54 €    
          1.973.459,43 € 1.489.937,68 €    
                 
            3.510.062,32 €    

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Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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