fenomeno bradisismico

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-11&atto.codiceRedazionale=23A06824&elenco30giorni=true 

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Citta' metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Art. 2

Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Citta' metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del ((codice della protezione civile,)) di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria ((idrogeologica, vulcanica)) e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Universita' Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosita' locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorita' di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo e' approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Citta' metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:
a) uno studio di microzonazione sismica ((di livello 3, come definita negli " Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;))
b) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneita' e celerita' dell'attuazione. Nel piano sono altresi' disciplinate le modalita' di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. ((L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilita' e del piano di misure puo' essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneita';))
d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.
2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilita' delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresi', l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o gia' attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonche' dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalita'. Per le finalita' di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicita' dell'area resi disponibili dai ((centri di competenza)) e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.
3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario e' realizzato:
a) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;
b) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla)) Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera e' adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione ((ed e' pubblicata)) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ((nell'osservanza di quanto previsto)) dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
c) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilita';
d) con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio gia' esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa ((in regime ordinario)) per l'intera giornata (h24), nonche' delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo e' assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unita', di cui ((una di personale dirigenziale)) di livello non generale e nove unita' ((di personale non dirigenziale, selezionate)) tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ((al numero massimo)) di quattro unita', di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per la realizzazione delle attivita' di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unita' di livello dirigenziale si puo' procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive societa' in house, nonche' di professionisti in possesso di adeguate professionalita' e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo e' autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo e' autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, ((cui possono aggiungersi)) le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio
2018, n. 17.:
«Art. 21 (Centri di competenza e collaborazione con
gli organismi competenti in materia di ricerca). - 1.
Nell'ambito della comunita' scientifica e in coerenza con
le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto
del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato
sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti
di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono
titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono
prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione,
che possono essere integrati nelle attivita' di protezione
civile, possono essere individuati quali Centri di
competenza.
2. Con le medesime modalita' possono essere,
altresi', individuati ulteriori Centri di competenza
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da
quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono
disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da
attivita' di ricerca e innovazione che possono essere
integrati nelle attivita' di protezione civile.
3. Le componenti del Servizio nazionale possono
stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina
l'attivita' per la costituzione di reti di Centri di
competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi
integrati e in prospettiva multirischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove
forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano
competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei
rischi di cui all'articolo 16, nonche' con la Commissione
dell'Unione europea e con gli altri organismi
internazionali che trattano della medesima materia».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 aprile 2009, n. 97, recante: «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio
sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la
prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1
milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d)
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
le funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all'articolo 43 del presente decreto».

- Si riporta il comma 14 dell'articolo 17, della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» , pubblicata
nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.»

- Si riportano i commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O.:

«5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.»
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»

Art. 3

Piano di comunicazione alla popolazione

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attivita' di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative gia' avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita'. ((Il piano di comunicazione di cui al presente comma e' attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.))
2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 puo' prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del ((volontariato)) organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalita' di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonche' l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilita'.
3. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di 1 milione ((di euro)) per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4

Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nell'ambito della piu' ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle ((conoscenze relative alla pericolosita' elaborate dai centri)) di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita', in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione e' testata mediante attivita' esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Citta' metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonche' dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilita'.
2. Il piano speditivo di cui al comma 1 e' elaborato nell'ambito delle risorse umane, ((finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque)), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attivita' esercitative e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5

Misure urgenti per la verifica della funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali

1. La regione ((Campania coordina)) le attivita' volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticita' da superare per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticita' presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonche' allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di ricognizione di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo e' trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
((2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attivita' di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilita' di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli puo' avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della societa' ANAS Spa, alla quale e' dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', nel limite delle risorse disponibili.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma diciottesimo dell'articolo 11
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazz. Uff. 29
dicembre 1984, n. 356, S.O.:

«Per consentire l'adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico e' autorizzata la spesa di lire 130 miliardi
per l'anno 1985. Tale somma e' assegnata al presidente
della giunta regionale della Campania, commissario
straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui
all'art. 84 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di
un apposito programma da approvarsi dal Consiglio
regionale.»

Art. 6

Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Citta' metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:
a) al reclutamento di unita' di personale a tempo determinato, ((comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico)), da impiegare ((per un periodo di ventiquattro mesi)) dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attivita' di cui al presente decreto, nonche' all'attivazione e al presidio di una sala operativa ((funzionante)) per l'intera giornata (h24);
b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attivita' di protezione civile;
c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza ((della popolazione, anche al di fuori del territorio della Citta' metropolitana di Napoli.))
2. La Citta' metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni con-seguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di ((6,8 milioni di euro.))
3. All'attuazione ((con procedure)) di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi ((dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ((Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.))
4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attivita' di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unita', puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi((, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.)) All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile.
5. ((Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4.)) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 140 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici», pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo
2023, n. 77, S.O.:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi
di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a
determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata
incolumita', ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o
altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima
sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti, il
soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre
l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il
limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e,
comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che
dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata
esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi
o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma
urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i
servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei
servizi e delle forniture di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui
agli articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini
del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la
ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli
stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di
somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente
finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti
dall'evento, e comunque per un termine non superiore a
quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il
termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed
entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti
possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le procedure previste dal presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile,
le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e
vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto
per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque
ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11. In occasione degli eventi per i quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la
facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie
consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle
seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per
consentire l'autonoma determinazione del valore stimato
degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei
e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo,
relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i
dipendenti della stazione appaltante o dell'ente
concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove
strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti
idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime,
purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria
previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni
e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di
affidare l'appalto anche in assenza della previa
programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni
appaltanti la semplificazione della procedura di
affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle
esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea;
e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per
consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor
prezzo.
12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per
gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli
eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del
predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione
dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza
del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto
codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del
presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie
di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi
e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b)
e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018;
b) il termine temporale di cui al comma 4 del
presente articolo e' stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente e' identificata nel
soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6
dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo
n. 1 del 2018».

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. ((Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilita', e 4, nonche' dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
2. Agli oneri ((di conto capitale)) derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c)((, relativamente alle misure di mitigazione,)) e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015).», pubblicata nella Gazz. Uff.
29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»

- Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella
Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.»

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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COSA È LA PROTEZIONE CIVILE? 

d.lgs. 1/2018 - art. 1 

 

Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo. 

 

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